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Sentenza

Sentenza n. 785/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale (Raccolta generale n. 1683 del 16-06-2025 della Stazione Unica Appaltante, Ufficio Unico tra la Provincia di Monza e Brianza) nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della Solaris Lavoro e Ambiente Cooperativa Sociale Onlus dal lotto 2 della Gara europea a procedura aperta per “l’affidamento in modalità multilotto, del servizio di manutenzione pluriennale (2025 2027) ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dell’arredo urbano di pertinenza del comune di Cesano Maderno (MB)” e il conseguente scorrimento della graduatoria; - della comunicazione, a mezzo PEC, del 13-6-2025 con cui si è informata Solaris Lavoro e Ambiente Cooperativa Sociale Onlus di essere stata esclusa dal lotto 2; - del messaggio apparso su Sintel in data 4-6-2025, con riferimento al lotto 2; - del verbale prot. 31530/2025 della 5° seduta pubblica della Commissione in data 13-06-2025, richiamato nel provvedimento di esclusione, anche nella parte in cui “propo(ne) l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti dell’operatore economico ISAM S.R.L.”; - del parere trasmesso dal RUP con PEC n. 30040 del 5-06-2025, richiamato nel provvedimento di esclusione; - del parere del RUP in data 4-06-2025, propedeutico allo scorrimento della graduatoria in favore della ISAM S.R.L.; - del Disciplinare di gara, in parte qua; - dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara, non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, nonché del contratto, ove stipulato; - e per la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a. e la condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; B) Quanto ai motivi aggiunti presentati in data 14.07.2025: - del provvedimento di data ed estremi ignoti tramite il quale è stato aggiudicato in favore di ISAM S.r.l. il lotto 2 della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione pluriennale (2025-2027) ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dell’arredo urbano di pertinenza del Comune di Cesano Maderno. - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, nonché del contratto, ove stipulato; - e per la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a. e la condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1.8.2025: - della Determinazione Dirigenziale (Raccolta generale n. 1689 del 16-06-2025 della Stazione Unica Appaltante, Ufficio Unico tra la Provincia di Monza e Brianza), conosciuta il 21.07.2025, recante l’aggiudicazione in favore di ISAM S.r.l. del lotto 2 della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione pluriennale (2025-2027) ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dell’arredo urbano di pertinenza del Comune di Cesano Maderno; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, nonché del contratto, ove stipulato; - e per la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a. e la condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202502451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per il lotto 2 e successiva aggiudicazione del lotto a un altro operatore economico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, prima classificata nel lotto 2 della procedura aperta per la manutenzione del verde pubblico, aveva indicato nel modello di offerta economica un ribasso del 25,21%, calcolato sull’importo del servizio al netto dei costi della manodopera, ritenuti non ribassabili. A seguito dei chiarimenti richiesti dal RUP, aveva precisato che lo sconto in valore assoluto era pari a euro 86.776,29 e che, rapportato all’intero importo del servizio comprensivo della manodopera, corrispondeva al 10,87%. La stazione appaltante l’ha esclusa ritenendo che avesse violato la lex specialis, applicato il ribasso su una base di calcolo errata e modificato l’offerta attraverso l’indicazione di una percentuale diversa. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 imponesse di escludere i costi della manodopera dall’importo ribassabile. Con il secondo motivo ha dedotto che i dati contenuti nell’offerta consentissero di correggere la percentuale mediante una semplice riparametrazione matematica, senza modificare la volontà negoziale né l’importo dello sconto. Con il terzo motivo ha invocato i principi di buona fede, legittimo affidamento e fiducia. I motivi aggiunti hanno impugnato, in via derivata, l’aggiudicazione del lotto a favore dell’altro concorrente, chiedendo anche l’inefficacia del contratto e il subentro.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo, chiarendo che l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera, ma non li sottrae necessariamente dall’importo complessivo sul quale viene calcolato il ribasso. I costi della manodopera restano inclusi nella base di gara e l’operatore può, nei limiti previsti dalla norma, dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale; non è però obbligato a ridurre in concreto tale voce se intende mantenerla invariata. Il secondo motivo è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l’offerta, il modello economico e i chiarimenti resi in sede procedimentale individuassero con certezza lo sconto in valore assoluto, pari a euro 86.776,29, e consentissero di ricavare mediante una mera operazione matematica la percentuale corretta, pari al 10,87%, da rapportare all’intero importo del servizio comprensivo dei costi della manodopera e al netto dei costi della sicurezza interferenziale. Tale operazione non costituisce integrazione, riformulazione o modifica sostanziale dell’offerta, poiché mantiene invariati l’importo dello sconto, il costo complessivo dichiarato e le singole componenti economiche. La stazione appaltante avrebbe quindi dovuto rettificare la percentuale e riammettere la concorrente, senza imporle di ribassare effettivamente i costi della manodopera. Sono stati annullati il provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione, con obbligo di rinnovare parzialmente la procedura, rettificare la percentuale di ribasso e procedere alle verifiche necessarie e a una nuova aggiudicazione. Il terzo motivo è stato assorbito. Le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro sono state dichiarate improcedibili allo stato, non essendo provata la stipulazione del contratto e non essendo ancora certo l’esito della rinnovata procedura. Le spese sono state compensate per metà e poste per la restante metà a carico delle amministrazioni resistenti, liquidate in euro 1.500 oltre accessori per ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

    La norma impone la quantificazione e indicazione separata dei costi della manodopera, ma non li esclude necessariamente dall’importo complessivo posto a base del calcolo del ribasso. L’operatore può mantenere invariata la voce della manodopera, oppure dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Richiede l’indicazione nell’offerta dei costi della manodopera e degli ulteriori elementi economici rilevanti.

  • art. 110, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    È richiamato per distinguere la quota dei trattamenti salariali minimi inderogabili, non ribassabile e non giustificabile, dalle ulteriori componenti del costo della manodopera.

  • art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023

    È richiamato per la quota dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle dell’art. 41, comma 13, suscettibile di giustificazione nell’ambito della verifica dell’offerta.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di buona fede e correttezza dell’amministrazione; il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 2, d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia orienta l’attività della stazione appaltante verso una valutazione sostanziale e funzionale al miglior risultato della gara, senza fermarsi a una lettura meramente formalistica.

  • art. 3, d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato impone di interpretare e applicare le regole di gara in funzione del risultato sostanziale dell’operazione negoziale.

  • artt. 121, 122 e 124 c.p.a.

    Le domande di inefficacia del contratto e di subentro sono state dichiarate improcedibili allo stato, per mancanza di prova della stipulazione e per l’incertezza dell’esito della rinnovazione della gara.

Massime di principio

  • L’indicazione separata dei costi della manodopera prescritta dall’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 non comporta necessariamente la loro esclusione dall’importo complessivo sul quale è calcolato il ribasso: tali costi restano inclusi nella base di gara, ferma la possibilità dell’operatore di dimostrare che il risparmio deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
  • La stazione appaltante può correggere la percentuale di ribasso erroneamente parametrata dal concorrente quando l’offerta e i chiarimenti procedimentali consentano di individuare con certezza e senza ambiguità la volontà negoziale, l’importo dello sconto e la corretta base di calcolo mediante una semplice operazione matematica ricavabile dagli stessi dati dell’offerta.
  • La riparametrazione della percentuale di ribasso non costituisce modifica o integrazione dell’offerta quando lascia invariati l’importo assoluto dello sconto, il costo complessivo dichiarato e le componenti economiche già indicate, limitandosi a riallineare l’espressione percentuale al criterio previsto dalla lex specialis.
  • L’obbligo di esprimere il ribasso percentuale sull’importo complessivo comprensivo dei costi della manodopera non impone al concorrente di applicare in concreto lo sconto anche a tale voce, purché l’offerta renda conoscibile la costruzione del prezzo e la scelta sia coerente con la disciplina dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023.
  • In applicazione dei principi del risultato e della fiducia, la stazione appaltante deve privilegiare, nell’interpretazione dell’offerta, la volontà negoziale effettiva e il conseguimento del risultato sostanziale della gara rispetto a un formalismo non giustificato, sempre nel rispetto della par condicio.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

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