Sentenza n. 785/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale (Raccolta generale n. 1683 del 16-06-2025 della Stazione Unica Appaltante, Ufficio Unico tra la Provincia di Monza e Brianza) nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della Solaris Lavoro e Ambiente Cooperativa Sociale Onlus dal lotto 2 della Gara europea a procedura aperta per “l’affidamento in modalità multilotto, del servizio di manutenzione pluriennale (2025 2027) ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dell’arredo urbano di pertinenza del comune di Cesano Maderno (MB)” e il conseguente scorrimento della graduatoria; - della comunicazione, a mezzo PEC, del 13-6-2025 con cui si è informata Solaris Lavoro e Ambiente Cooperativa Sociale Onlus di essere stata esclusa dal lotto 2; - del messaggio apparso su Sintel in data 4-6-2025, con riferimento al lotto 2; - del verbale prot. 31530/2025 della 5° seduta pubblica della Commissione in data 13-06-2025, richiamato nel provvedimento di esclusione, anche nella parte in cui “propo(ne) l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti dell’operatore economico ISAM S.R.L.”; - del parere trasmesso dal RUP con PEC n. 30040 del 5-06-2025, richiamato nel provvedimento di esclusione; - del parere del RUP in data 4-06-2025, propedeutico allo scorrimento della graduatoria in favore della ISAM S.R.L.; - del Disciplinare di gara, in parte qua; - dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara, non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, nonché del contratto, ove stipulato; - e per la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a. e la condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; B) Quanto ai motivi aggiunti presentati in data 14.07.2025: - del provvedimento di data ed estremi ignoti tramite il quale è stato aggiudicato in favore di ISAM S.r.l. il lotto 2 della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione pluriennale (2025-2027) ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dell’arredo urbano di pertinenza del Comune di Cesano Maderno. - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, nonché del contratto, ove stipulato; - e per la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a. e la condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1.8.2025: - della Determinazione Dirigenziale (Raccolta generale n. 1689 del 16-06-2025 della Stazione Unica Appaltante, Ufficio Unico tra la Provincia di Monza e Brianza), conosciuta il 21.07.2025, recante l’aggiudicazione in favore di ISAM S.r.l. del lotto 2 della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione pluriennale (2025-2027) ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dell’arredo urbano di pertinenza del Comune di Cesano Maderno; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, nonché del contratto, ove stipulato; - e per la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a. e la condanna della Stazione appaltante a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per il lotto 2 e successiva aggiudicazione del lotto a un altro operatore economico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, prima classificata nel lotto 2 della procedura aperta per la manutenzione del verde pubblico, aveva indicato nel modello di offerta economica un ribasso del 25,21%, calcolato sull’importo del servizio al netto dei costi della manodopera, ritenuti non ribassabili. A seguito dei chiarimenti richiesti dal RUP, aveva precisato che lo sconto in valore assoluto era pari a euro 86.776,29 e che, rapportato all’intero importo del servizio comprensivo della manodopera, corrispondeva al 10,87%. La stazione appaltante l’ha esclusa ritenendo che avesse violato la lex specialis, applicato il ribasso su una base di calcolo errata e modificato l’offerta attraverso l’indicazione di una percentuale diversa. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 imponesse di escludere i costi della manodopera dall’importo ribassabile. Con il secondo motivo ha dedotto che i dati contenuti nell’offerta consentissero di correggere la percentuale mediante una semplice riparametrazione matematica, senza modificare la volontà negoziale né l’importo dello sconto. Con il terzo motivo ha invocato i principi di buona fede, legittimo affidamento e fiducia. I motivi aggiunti hanno impugnato, in via derivata, l’aggiudicazione del lotto a favore dell’altro concorrente, chiedendo anche l’inefficacia del contratto e il subentro.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, chiarendo che l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera, ma non li sottrae necessariamente dall’importo complessivo sul quale viene calcolato il ribasso. I costi della manodopera restano inclusi nella base di gara e l’operatore può, nei limiti previsti dalla norma, dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale; non è però obbligato a ridurre in concreto tale voce se intende mantenerla invariata. Il secondo motivo è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l’offerta, il modello economico e i chiarimenti resi in sede procedimentale individuassero con certezza lo sconto in valore assoluto, pari a euro 86.776,29, e consentissero di ricavare mediante una mera operazione matematica la percentuale corretta, pari al 10,87%, da rapportare all’intero importo del servizio comprensivo dei costi della manodopera e al netto dei costi della sicurezza interferenziale. Tale operazione non costituisce integrazione, riformulazione o modifica sostanziale dell’offerta, poiché mantiene invariati l’importo dello sconto, il costo complessivo dichiarato e le singole componenti economiche. La stazione appaltante avrebbe quindi dovuto rettificare la percentuale e riammettere la concorrente, senza imporle di ribassare effettivamente i costi della manodopera. Sono stati annullati il provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione, con obbligo di rinnovare parzialmente la procedura, rettificare la percentuale di ribasso e procedere alle verifiche necessarie e a una nuova aggiudicazione. Il terzo motivo è stato assorbito. Le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro sono state dichiarate improcedibili allo stato, non essendo provata la stipulazione del contratto e non essendo ancora certo l’esito della rinnovata procedura. Le spese sono state compensate per metà e poste per la restante metà a carico delle amministrazioni resistenti, liquidate in euro 1.500 oltre accessori per ciascuna.
Norme richiamate
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
La norma impone la quantificazione e indicazione separata dei costi della manodopera, ma non li esclude necessariamente dall’importo complessivo posto a base del calcolo del ribasso. L’operatore può mantenere invariata la voce della manodopera, oppure dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Richiede l’indicazione nell’offerta dei costi della manodopera e degli ulteriori elementi economici rilevanti.
art. 110, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
È richiamato per distinguere la quota dei trattamenti salariali minimi inderogabili, non ribassabile e non giustificabile, dalle ulteriori componenti del costo della manodopera.
art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023
È richiamato per la quota dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle dell’art. 41, comma 13, suscettibile di giustificazione nell’ambito della verifica dell’offerta.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di buona fede e correttezza dell’amministrazione; il relativo motivo è stato assorbito.
Il principio della fiducia orienta l’attività della stazione appaltante verso una valutazione sostanziale e funzionale al miglior risultato della gara, senza fermarsi a una lettura meramente formalistica.
Il principio del risultato impone di interpretare e applicare le regole di gara in funzione del risultato sostanziale dell’operazione negoziale.
Le domande di inefficacia del contratto e di subentro sono state dichiarate improcedibili allo stato, per mancanza di prova della stipulazione e per l’incertezza dell’esito della rinnovazione della gara.
Massime di principio
- L’indicazione separata dei costi della manodopera prescritta dall’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 non comporta necessariamente la loro esclusione dall’importo complessivo sul quale è calcolato il ribasso: tali costi restano inclusi nella base di gara, ferma la possibilità dell’operatore di dimostrare che il risparmio deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
- La stazione appaltante può correggere la percentuale di ribasso erroneamente parametrata dal concorrente quando l’offerta e i chiarimenti procedimentali consentano di individuare con certezza e senza ambiguità la volontà negoziale, l’importo dello sconto e la corretta base di calcolo mediante una semplice operazione matematica ricavabile dagli stessi dati dell’offerta.
- La riparametrazione della percentuale di ribasso non costituisce modifica o integrazione dell’offerta quando lascia invariati l’importo assoluto dello sconto, il costo complessivo dichiarato e le componenti economiche già indicate, limitandosi a riallineare l’espressione percentuale al criterio previsto dalla lex specialis.
- L’obbligo di esprimere il ribasso percentuale sull’importo complessivo comprensivo dei costi della manodopera non impone al concorrente di applicare in concreto lo sconto anche a tale voce, purché l’offerta renda conoscibile la costruzione del prezzo e la scelta sia coerente con la disciplina dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023.
- In applicazione dei principi del risultato e della fiducia, la stazione appaltante deve privilegiare, nell’interpretazione dell’offerta, la volontà negoziale effettiva e il conseguimento del risultato sostanziale della gara rispetto a un formalismo non giustificato, sempre nel rispetto della par condicio.
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