Cassazione Civile, Ordinanza n. 35300/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito opposto dall'Amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso delle maggiori somme versate su una pensione complementare erogata da un fondo integrativo dei dipendenti di un ente previdenziale. La contribuente, pensionata dal 1° settembre 2010, aveva chiesto il rimborso delle somme trattenute negli anni 2010, 2012, 2013 e 2014, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata l'aliquota agevolata del 15% prevista per le prestazioni della previdenza complementare. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato ritenendo applicabile la disciplina agevolativa a tutti gli iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese; la controparte aveva aderito alla soluzione conciliativa a condizione della rinuncia al ricorso e alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione formulata dall'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha precisato che la rinuncia al ricorso è atto unilaterale idoneo a produrre l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese per il complessivo contegno conciliativo delle parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ipotesi non riconducibile ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005
La CTR lo aveva richiamato per affermare l'applicabilità del regime agevolativo alle forme pensionistiche complementari già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Norma indicata nei precedenti gradi come fondamento dell'aliquota agevolata del 15% sulle prestazioni della previdenza complementare.
La rinuncia al ricorso per cassazione è stata dichiarata ai sensi di questa norma; la Corte ne ha riconosciuto l'efficacia estintiva del processo anche in assenza di accettazione.
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi di questa disposizione.
Richiamato per il deposito della memoria con istanza di rinuncia al ricorso e richiesta di estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso, ritenendo la misura eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici previsti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale idoneo a determinare l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte; l'accettazione rileva solo ai fini della regolazione delle spese.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla decisione dell'impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia al ricorso, poiché la previsione ha natura eccezionale e non può essere estesa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In presenza di un comportamento complessivamente conciliativo delle parti, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
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