Cassazione Penale, Sentenza n. 11770/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 628 e 337 c.p. ed eccepisce: (1) violazione e errata applicazione dell'art. 628 c.p. e carenza di motivazione, sostenendo che il fatto sarebbe più correttamente qualificabile come furto con strappo poiché la violenza sarebbe stata esercitata sulla cosa e mancata indicazione della minaccia che avrebbe preceduto lo spintone; (2) violazione dell'art. 62 n. 4 c.p. (circostanza attenuante della speciale tenuità del danno), contestando l'entità del danno e la valutazione del tribunale; (3) violazione dell'art. 337 c.p., sostenendo che si sarebbe trattato di mera resistenza passiva e fuga e non di violenza verso i pubblici ufficiali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi e terzo motivo aspecifici perché non confrontati con la motivazione impugnata: la motivazione di merito aveva chiarito che la violenza consisteva nello spintonare la persona per impossessarsi del denaro (quindi diretta sulla persona e non sulla cosa) e che la condotta verso i pubblici agenti era attiva e violenta (spintoni), non mera resistenza passiva. Il secondo motivo è stato invece considerato manifestamente infondato: la doppia conforme (sentenza di primo grado e di appello) giustifica la lettura congiunta delle motivazioni, dalle quali emerge che non è stata riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n.4 per l'entità del danno e per i danni morali e il turbamento subito dalla vittima; tale valutazione in fatto non è sindacabile in Cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una ammenda di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferita alla rapina: la Corte ha ritenuto che la violenza fosse rivolta alla persona (spintoni) per impossessarsi del denaro, giustificando la qualificazione come rapina piuttosto che furto con strappo.
La norma sulla resistenza a pubblico ufficiale è stata interpretata come applicabile anche a condotte attive di spintoni verso gli agenti; la Corte ha escluso che si trattasse di mera resistenza passiva.
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno è stata negata: la valutazione è ancorata non solo all'entità monetaria sottratta ma anche agli ulteriori danni morali e al turbamento subito dalla vittima; tale apprezzamento è valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; indicata come quadro procedurale per il trattamento del ricorso.
Ulteriore norma procedurale richiamata insieme all'art. 23 c.8 D.L. n.137/2020 per il contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e, in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa, la condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000).
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che non confronti specificamente le argomentazioni con la motivazione impugnata è inammissibile: i motivi devono essere specifici e riferiti ai punti decisivi della decisione impugnata.
- La qualificazione giuridica del fatto (es. rapina vs furto con strappo) dipende dall'oggetto della violenza: se la violenza è esercitata sulla persona per impossessarsi del bene si configura la rapina; se è diretta sulla cosa la fattispecie può essere diversa.
- Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (compresa la valutazione sull'esistenza o meno della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno) sono in linea di principio insindacabili in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti.
- La resistenza a pubblico ufficiale può concretizzarsi anche in forme attive (spintoni) e non solo in resistenza passiva; la distinzione è basata sulla concreta dinamica della condotta.
- Quando la sentenza di appello richiama e conferma in modo coerente la motivazione di primo grado (doppia conforme), le due decisioni costituiscono un unico corpo motivazionale che rafforza la valutazione di merito.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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