Cassazione Civile, Ordinanza n. 16714/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo, di cui una parte in privilegio pignoratizio, fondato su un rapporto bancario e su un pegno costituito su quote di un fondo comune di investimento mobiliare. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte; il tribunale dell'opposizione aveva poi confermato il rigetto per la quota esclusa, ritenendo: da un lato, che il pegno avesse natura regolare, perché dalla lettera di pegno non emergeva un potere immediato della banca di disporre dei titoli per soddisfarsi, ma solo il diritto di chiedere il rimborso delle quote secondo specifiche clausole; dall'altro, che la parte di credito relativa al periodo anteriore al 1 gennaio 2007 non fosse provata, poiché non erano stati prodotti tutti gli estratti conto sin dall'origine del rapporto e la documentazione alternativa depositata non era ritenuta probatoriamente equivalente agli estratti conto ufficiali. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 93 l. fall., sostenendo che la prova del credito poteva essere fornita anche con mezzi diversi dagli estratti conto integrali, come la staffa di conto corrente, i bilanci della fallita, prova orale e acquisizione dei dati della centrale rischi; omesso esame di fatti decisivi per non avere il tribunale valutato tali elementi istruttori; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 99 l. fall. per avere il tribunale trascurato la mancata contestazione del quantum da parte della curatela; violazione dell'art. 1362 c.c. per l'interpretazione della lettera di pegno e la qualificazione del pegno come regolare anziché irregolare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, pur richiamando corretti principi astratti sulla prova del credito bancario in sede di insinuazione al passivo, essi miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non poteva essere costruito sull'omessa valutazione di richieste o elementi istruttori, ma solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre il motivo sulla non contestazione era generico, perché non indicava specificamente il contenuto delle difese della curatela. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché censurava l'interpretazione del contratto di pegno senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o vizi motivazionali, limitandosi a proporre una lettura alternativa a quella del tribunale. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese e dato atto dei conseguenti oneri contributivi.
Norme richiamate
L'onere della prova resta a carico del creditore che insinua il proprio credito; il giudice di merito può tuttavia ricostruire il saldo anche con mezzi probatori diversi dagli estratti conto, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete.
La domanda di insinuazione al passivo deve essere sorretta da idonea prova documentale del credito e della sua entità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È denunciabile solo la violazione di legge, non una diversa lettura del materiale probatorio o un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio ricorre solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per mancata valutazione di singoli elementi istruttori o di richieste di prova.
La censura per mancata considerazione della non contestazione deve essere specifica e riferita al contenuto delle difese avversarie.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo valgono le regole sulla specificità delle contestazioni e sulla necessaria allegazione dei fatti costitutivi del credito.
L'interpretazione del contratto non può essere censurata in cassazione con una mera contrapposizione di letture alternative; occorre dedurre la violazione dei canoni legali di ermeneutica.
Le clausole contrattuali devono essere lette complessivamente e nel loro coordinamento reciproco, per ricavarne la comune intenzione delle parti.
La Corte può correggere la motivazione giuridicamente errata del giudice di merito quando il dispositivo resti comunque conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso si dà atto del presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di insinuazione al passivo di un credito bancario, la mancanza di estratti conto integrali non comporta automaticamente il rigetto della domanda: il giudice può utilizzare anche altri mezzi di prova, ma solo se consentono una ricostruzione certa e completa del saldo sin dall'origine del rapporto.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile soltanto se riguarda un fatto storico decisivo e non già la mancata valutazione di documenti, prove o richieste istruttorie in quanto tali.
- La doglianza fondata sulla mancata contestazione della controparte deve indicare in modo puntuale il contenuto delle difese avversarie e dimostrare l'effettiva assenza di contestazioni sul punto decisivo.
- L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti consentiti, non mediante la semplice proposta di una lettura alternativa delle clausole.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, perché la selezione e la valutazione delle prove spettano in via esclusiva al giudice di merito.
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