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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6516/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) nullità processuale per mancata considerazione dell'impedimento alla comparizione dovuto a nuova espulsione e per mancata presa in considerazione della comunicazione via PEC del difensore del 23/01/2020; (2) vizio di dolo contestato per aver rientrato in Italia nel 2019 a distanza di oltre cinque anni dall'espulsione, sostenendo che il divieto di rientro fosse quinquennale e non decennale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: l'espulsione non costituisce legittimo impedimento automatico alla partecipazione al processo perché l'art. 17 T.U. imm. permette, su richiesta tempestiva, il rilascio di autorizzazione per il rientro temporaneo; inoltre la comunicazione via PEC da parte di parte privata, fuori delle norme emergenziali, non è strumento rituale per istanze o comunicazioni e il rischio che essa non sia considerata ricade sulla parte. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: il divieto di rientro per espulsione giudiziale ai sensi dell'art. 16 T.U. imm. ha durata decennale, quindi l'ignoranza del termine è irrilevante ai sensi dell'art. 5 cod. pen. Non sono state dimostrate circostanze che rendano inevitabile la mancata conoscenza. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'espulsione successiva non costituisce automaticamente un legittimo impedimento alla presenza dell'imputato in giudizio: il soggetto espulso deve chiedere tempestivamente l'autorizzazione al rientro ai sensi dell'art. 17 T.U. imm.
  • La parte che intende far valere un impedimento derivante da provvedimenti amministrativi (es. espulsione) deve attivarsi per tempo e utilizzare le forme processuali richieste; la mancata adozione della modalità rituale (es. deposito di istanze negli atti) può far ricadere il rischio di non essere considerati sulla parte stessa.
  • Le comunicazioni o istanze da parte di privati via PEC, fuori dai casi espressamente ammessi dalla normativa o dallo stato di emergenza, non sono modalità rituali che assicurino automaticamente la presa in considerazione da parte del giudice; è preferibile l'uso delle forme processuali ordinarie o provare che la comunicazione è effettivamente giunta e stata ricevuta dall'ufficio giudiziario.
  • Il divieto di rientro conseguente a espulsione giudiziale previsto dall'art. 16 T.U. imm. ha durata decennale: la convinzione errata sulla durata (es. cinque anni) non esclude il dolo richiesto per il reato salvo che sia provata l'inevitabilità dell'ignoranza.
  • Per difendersi efficacemente in simili casi, è necessario documentare tempestivamente i tentativi di ottenere permessi o autorizzazioni per il rientro, nonché fornire prove concrete di circostanze di forza maggiore che abbiano impedito il regolare esercizio del diritto di difesa.
  • In sede civile o penale, l'ignoranza della legge penale è generalmente irrilevante; chi contesta la conoscenza del precetto deve dimostrare che la mancata conoscenza è stata inevitabile secondo i parametri della giurisprudenza costituzionale.

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