Cassazione Penale, Sentenza n. 6516/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) nullità processuale per mancata considerazione dell'impedimento alla comparizione dovuto a nuova espulsione e per mancata presa in considerazione della comunicazione via PEC del difensore del 23/01/2020; (2) vizio di dolo contestato per aver rientrato in Italia nel 2019 a distanza di oltre cinque anni dall'espulsione, sostenendo che il divieto di rientro fosse quinquennale e non decennale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: l'espulsione non costituisce legittimo impedimento automatico alla partecipazione al processo perché l'art. 17 T.U. imm. permette, su richiesta tempestiva, il rilascio di autorizzazione per il rientro temporaneo; inoltre la comunicazione via PEC da parte di parte privata, fuori delle norme emergenziali, non è strumento rituale per istanze o comunicazioni e il rischio che essa non sia considerata ricade sulla parte. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: il divieto di rientro per espulsione giudiziale ai sensi dell'art. 16 T.U. imm. ha durata decennale, quindi l'ignoranza del termine è irrilevante ai sensi dell'art. 5 cod. pen. Non sono state dimostrate circostanze che rendano inevitabile la mancata conoscenza. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), art. 13, comma 13-bis
Norma che integra il reato contestato: la trasgressione del divieto di rientro in Italia è penalmente rilevante; applicata dalla Corte per confermare la condanna.
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), art. 17
Interpretata nel senso che l'imputato espulso può, se fa tempestiva richiesta, ottenere autorizzazione temporanea per rientrare in Italia al fine di esercitare il diritto di difesa; dunque l'espulsione non è di per sé impedimento insuperabile.
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), art. 16, commi 5 e ss.
Interpretato come disposto che stabilisce il divieto d'ingresso conseguente all'espulsione giudiziale e che tale divieto ha durata decennale.
Richiamato per affermare che l'ignoranza della norma incriminatrice (ignoranza del termine decennale) è irrilevante salvo che non sia dimostrabile l'inevitabilità della mancata conoscenza.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. Legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020, n. 137
Richiamato per la possibilità che il giudizio di cassazione si svolga a trattazione scritta nelle specifiche condizioni temporali indicate.
Massime di principio
- L'espulsione successiva non costituisce automaticamente un legittimo impedimento alla presenza dell'imputato in giudizio: il soggetto espulso deve chiedere tempestivamente l'autorizzazione al rientro ai sensi dell'art. 17 T.U. imm.
- La parte che intende far valere un impedimento derivante da provvedimenti amministrativi (es. espulsione) deve attivarsi per tempo e utilizzare le forme processuali richieste; la mancata adozione della modalità rituale (es. deposito di istanze negli atti) può far ricadere il rischio di non essere considerati sulla parte stessa.
- Le comunicazioni o istanze da parte di privati via PEC, fuori dai casi espressamente ammessi dalla normativa o dallo stato di emergenza, non sono modalità rituali che assicurino automaticamente la presa in considerazione da parte del giudice; è preferibile l'uso delle forme processuali ordinarie o provare che la comunicazione è effettivamente giunta e stata ricevuta dall'ufficio giudiziario.
- Il divieto di rientro conseguente a espulsione giudiziale previsto dall'art. 16 T.U. imm. ha durata decennale: la convinzione errata sulla durata (es. cinque anni) non esclude il dolo richiesto per il reato salvo che sia provata l'inevitabilità dell'ignoranza.
- Per difendersi efficacemente in simili casi, è necessario documentare tempestivamente i tentativi di ottenere permessi o autorizzazioni per il rientro, nonché fornire prove concrete di circostanze di forza maggiore che abbiano impedito il regolare esercizio del diritto di difesa.
- In sede civile o penale, l'ignoranza della legge penale è generalmente irrilevante; chi contesta la conoscenza del precetto deve dimostrare che la mancata conoscenza è stata inevitabile secondo i parametri della giurisprudenza costituzionale.
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