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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35250/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva parzialmente accolto la richiesta di applicare la continuazione fra più condanne: aveva riconosciuto l’unicità del disegno criminoso per due sentenze relative a estorsioni aggravate, commesse rispettivamente da aprile a luglio 2016 e da luglio 2016 a dicembre 2018, ma non aveva incluso una terza sentenza relativa a episodi di spaccio di stupefacenti commessi dal 18 al 24 ottobre 2016. Il condannato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione avesse escluso la continuazione con riferimento allo spaccio limitandosi ad affermare che il fatto rivelava una particolare inclinazione criminale, senza adeguata spiegazione. Ha inoltre richiamato la partecipazione, riconosciuta in una delle sentenze per estorsione, al clan Sibillo, il cui programma avrebbe incluso estorsioni e reati in materia di stupefacenti; la coincidenza della zona di operatività, l’omogeneità soggettiva dei partecipanti e il carattere professionale, programmato e organizzato dell’attività di acquisto e vendita di droga accertata nella sentenza relativa allo spaccio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze sono manifestamente infondate. Ha ritenuto adeguata, sebbene concisa, la motivazione del giudice dell’esecuzione sul riconoscimento della continuazione fra le due condanne per estorsione, fondata sulla commissione di fatti estorsivi analoghi e ravvicinati nel tempo. Ha giudicato corretta l’esclusione della continuazione per gli episodi di spaccio, rilevando che la sola vicinanza temporale non basta e che quei fatti, concentrati in cinque giorni, erano stati ritenuti estemporanei e privi di collegamento con il programma delittuoso del clan; ha inoltre osservato che le condanne per estorsione non riguardavano contestazioni ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    l’ordinanza ha dato conto della estemporaneità dei fatti oggetto della sentenza sub 5 (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), evidenziando come la vicinanza temporale dei reati non sia elemento sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione

    La continuazione richiede elementi idonei a dimostrare l’unicità del disegno criminoso; la sola prossimità cronologica dei reati non è sufficiente, soprattutto quando i fatti risultino estemporanei e non collegati al programma criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    escludendo che il solo elemento temporale potesse rilevare ai fini del riconoscimento della continuazione anche con riferimento ai fatti di cui alla sentenza n. 5, concernente solo episodi di spaccio contestati come commessi in cinque giorni

    La natura e la concentrazione temporale degli episodi di spaccio non dimostrano, da sole, un disegno criminoso unitario con altri reati; occorrono elementi di collegamento ulteriori.

  • art. 629 c.p.

    il Giudice dell’esecuzione con motivazione concisa, ma adeguata ha dato conto degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso tra le sentenze n. 6 e 10, per essere stati commessi i medesimi fatti estorsivi, con analoghe modalità, in uno spazio temporale ravvicinato

    La commissione di fatti estorsivi analoghi nelle modalità e collocati in un arco temporale ravvicinato può costituire, secondo la valutazione del giudice, un indice dell’unicità del disegno criminoso.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione, la vicinanza temporale fra i reati non è sufficiente: deve essere accompagnata da elementi che dimostrino l’unitarietà del programma criminoso.
  • La continuazione può essere riconosciuta sulla base di una valutazione complessiva che valorizzi l’identità o analogia delle modalità esecutive e la collocazione dei fatti in un arco temporale ravvicinato.
  • La motivazione del giudice dell’esecuzione sul riconoscimento o sull’esclusione della continuazione può essere concisa, purché dia conto degli indici concretamente valutati e delle ragioni della decisione.
  • La mera coincidenza temporale o territoriale e la sovrapposizione di alcuni soggetti non impongono il riconoscimento della continuazione se i fatti risultano estemporanei e non collegati al programma criminoso invocato.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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