Cassazione Civile, Ordinanza n. 02335/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento di una società cooperativa nei confronti di una banca, con cui si chiedeva la consegna di azioni vincolate e il pagamento dei dividendi incassati su tali titoli. La banca proponeva opposizione deducendo che le azioni e i dividendi avevano funzione di garanzia reale, oppure costituivano una garanzia finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 170 del 2004. Il Tribunale, dopo aver respinto un'eccezione processuale della parte opposta, ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza per materia, ritenendo che l'accordo del 2014, da cui scaturiva la pretesa monitoria, fosse un patto parasociale, anche atipico, relativo a partecipazioni societarie e quindi devoluto alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Il fallimento ha proposto regolamento necessario di competenza sostenendo che la transazione del 2014 non fosse un patto parasociale, perché non mirava a stabilizzare assetti proprietari o a dare un indirizzo unitario alla società, ma solo a comporre la lite derivante dal precedente accordo del 2010. La banca e il Pubblico Ministero hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento necessario di competenza, ma lo ha rigettato nel merito. Ha confermato che la transazione del 2014, pur essendo formalmente un contratto di transazione, aveva in concreto contenuto parasociale: ridefiniva rapporti già regolati dal patto del 2010 tra i soci, non era vincolante per la società, integrava un regolamento complementare rispetto a quello statutario e incideva sulla stabilizzazione degli assetti proprietari mediante limiti alla trasferibilità di azioni e partecipazioni. Per questo ha dichiarato la competenza del Tribunale di Perugia, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, disponendo la riassunzione del giudizio davanti a quel giudice e condannando il ricorrente alle spese. Ha inoltre dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la memoria difensiva nel regolamento di competenza.
consente l'istruzione documentale ai fini della decisione sulla competenza.
impone la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente entro il termine decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza.
la nozione di patto parasociale ai fini della competenza delle sezioni specializzate è più ampia di quella codicistica e comprende anche accordi atipici con regolamento complementare e non vincolante per la società.
art. 3, comma 2, lett. c), d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168
attribuisce alla sezione specializzata in materia di impresa la competenza sulle controversie in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341-bis c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, rientrano nella nozione di patto parasociale anche gli accordi atipici che, pur formalizzati come transazione, disciplinano in modo complementare e non opponibile alla società i rapporti tra soci o tra soggetti che incidono sugli assetti proprietari o sul governo societario.
- La qualificazione di un accordo dipende dalla causa concreta perseguita e dagli effetti sostanziali che esso produce, non dalla mera veste formale del contratto utilizzato; anche un contratto di transazione può svolgere funzione parasociale.
- Un patto è parasociale quando realizza un regolamento dei rapporti tra le parti difforme o complementare rispetto allo statuto, e quando incide sulla stabilizzazione degli assetti proprietari o sulla trasferibilità di partecipazioni e azioni.
- In sede di regolamento di competenza, il giudice può esaminare documenti e questioni incidentali se necessari per decidere sulla competenza; la decisione conserva natura di pronuncia sulla competenza anche se accompagna statuizioni accessorie come la revoca del decreto ingiuntivo.
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