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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41163/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle quote pari alla metà di due unità immobiliari intestate alla Staiti. L'accusa era che tali quote fossero in realtà nella disponibilità del marito, Natale Bruzzaniti, indagato per truffa ai danni dell'Azienda Calabria Verde. La Staiti sosteneva che la cessione delle quote dal Bruzzaniti a lei (atto 11/06/2019) non era simulata perché il pagamento del prezzo era stato perfezionato tramite un accollo del mutuo (accollo interno), il quale, secondo la ricorrente e la giurisprudenza civile richiamata, si perfeziona con il semplice accordo tra terzo accollante e debitore e non dipende dalla trasmissione di documentazione alla banca. Denunciava quindi violazioni degli artt. 321 c.p.p., 240-bis c.p. e degli artt. 1273 e segg. c.c. in relazione all'ordinanza che aveva ritenuto l'accollo come non perfezionato e la cessione come simulata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo corretto il principio per cui l'accollo interno si perfeziona con il semplice accordo tra accollante e debitore, il Tribunale di Reggio Calabria aveva fondatamente valutato la simulazione della cessione non sulla mera assenza di "perfezionamento" formale dell'accollo, ma sul fatto materiale che il pagamento tramite accollo non si è mai concretamente realizzato. La Staiti aveva notificato l'atto alla banca con grave ritardo, aveva richiesto il subentro come accollante molto tempo dopo e non aveva mai fornito i documenti ulteriori richiesti dalla banca, facendo decadere la pratica. Tale comportamento, unitamente alla contestuale modifica del regime patrimoniale e alla stabile dimora dell'indagato nell'immobile, è stato ritenuto idoneo a dimostrare la fittizietà della cessione e la perdurante disponibilità delle quote da parte del Bruzzaniti. Conseguentemente il sequestro è stato ritenuto legittimo e il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    norma che disciplina la richiesta di riesame impugnata dalla ricorrente quale mezzo procedurale utilizzato per chiedere la revisione del decreto di sequestro

  • art. 321 c.p.p.

    norma sul sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che il giudizio di merito sul carattere simulato della cessione fosse compatibile con la legittimità del sequestro disposto ai fini della confisca per equivalente

  • art. 240-bis c.p.

    richiamata in relazione alla normativa penale applicabile alla misura patrimoniale collegata al reato contestato

  • art. 1273 c.c.

    norma sull'accollo cumulativo: la Corte riconosce che l'accollo interno si perfeziona con l'accordo tra accollante e debitore e che il debitore può rimanere obbligato; tuttavia ha precisato che la valutazione della simulazione può fondarsi sugli effetti pratici e sull'assenza di concretizzazione del pagamento

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    richiamata in relazione ai motivi di impugnazione in Cassazione (vizi di motivazione e di diritto denunciati dalla ricorrente)

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    norma che consente la condanna alle spese del procedimento: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali

  • Cass. civ., Sez. 3, n. 6936 del 01/08/1996

    precedente civile citato dalla ricorrente secondo cui l'accollo interno si perfeziona con l'accordo tra le parti; la Corte di legittimità ha condiviso il principio ma ha precisato che, nei rapporti probatori e nel contesto del sequestro penale, rilevano anche gli elementi fattuali sulla concretizzazione del pagamento

Massime di principio

  • L'accollo interno si perfeziona con l'accordo tra terzo accollante e debitore; tuttavia, in giudizio, la valutazione della reale esecuzione del pagamento (ossia se il prezzo è stato effettivamente versato tramite l'accollo) è rilevante per stabilire la genuinità di una cessione tra parti correlate.
  • La mancata esecuzione delle azioni necessarie verso il creditore (es. notifica tempestiva, richiesta e invio di documenti alla banca, ottenimento del subentro formale) può essere valutata dal giudice come indice di disinteresse e circostanza probatoria della simulazione dell'operazione.
  • L'accettazione di una forma di pagamento che lascia il venditore ancora obbligato verso il creditore (accollo cumulativo) non è di per sé invalida, ma può essere considerata anomala e sospetta se, nella prassi, nessun venditore effettivo la adotterebbe senza garanzie o esecuzione concreta del subentro.
  • Elementi contestuali (tempistica degli atti, modifica del regime patrimoniale, residenza stabile dell'indagato nell'immobile) possono concorrere a formare una convinzione sul fatto che un bene sia nella disponibilità effettiva dell'indagato nonostante un trasferimento formale a terzi.
  • In procedimenti di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice di merito può valutare la sostanza economica e la concreta capacità di disponibilità del bene più che la mera correttezza formale degli atti traslativi.
  • Per opporsi con successo a un provvedimento cautelare su beni trasferiti, è utile fornire prova documentale e cronologica chiara del perfezionamento del pagamento e dell'accettazione formale del subentro da parte del creditore (es. corrispondenza con la banca, atti di subentro, quietanze).

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