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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49493/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso articolato in due motivi: (1) deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per il sinistro, sostenendo che il motociclo della vittima era stato improvvisamente occultato dall'autovettura e che la comparsa in sorpasso del motociclo avrebbe costituito caso fortuito o forza maggiore escludente la responsabilità del conducente dell'autocarro; (2) deduzione che l'omesso uso del casco da parte della vittima (nonché il suo stato di ebbrezza e l'eccessiva velocità) avrebbe interrotto il nesso causale e costituito causa esclusiva dell'evento morte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato le censure. Ha confermato che la condotta di Foschi, consistente nell'effettuare la svolta senza accertarsi che la corsia opposta fosse libera e senza concedere la precedenza (violazione degli artt. 154 e 145 del Codice della Strada), è stata causalmente e causalmente-colposamente rilevante rispetto al sinistro mortale. La Corte ha applicato il giudizio controfattuale: se Foschi si fosse fermato e avesse lasciato passare l'autovettura, non si sarebbe verificato l'impatto col motociclo. Ha ritenuto infondato il richiamo al caso fortuito, poiché l'evento era prevenibile rispettando le regole di cautela. Ha inoltre escluso che l'omesso uso del casco interrompesse il nesso causale: la condotta della vittima, pur rilevante ai fini dell'attenuazione, era prevedibile e non atipica da sola idonea a far venir meno la responsabilità dell'imputato. Conseguentemente è stata confermata la condanna con obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 1 e 2, codice penale

    Norma che punisce l'omicidio colposo; la Corte ha ritenuto integrato il reato in relazione alla condotta colposa del conducente che ha causato la morte del motociclista.

  • art. 154 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Imposizione di cautela nella svolta: il conducente deve assicurarsi di poter voltare senza creare pericolo o intralcio, tenendo conto posizione, distanza e direzione degli altri utenti. La Corte ha ritenuto che la violazione di questa norma abbia introdotto il fattore di rischio concretizzatosi nell'evento.

  • art. 145 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Regola della precedenza ai veicoli provenienti da destra. La Corte ha ritenuto che il mancato rispetto di tale diritto di precedenza sia stato causalmente rilevante per il sinistro.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma che consente l'irrogazione di somme in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per vicende di inammissibilità; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000,00 per ragioni di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sussistenza del nesso causale in reati colposi richiede sia la condicio sine qua non materiale sia che la violazione della regola di cautela abbia introdotto il rischio concretizzatosi nell'evento; il giudizio controfattuale (se il reo avesse osservato la regola, l'evento non sarebbe avvenuto) è centrale.
  • Il caso fortuito esclude la responsabilità solo quando l'evento sia del tutto imprevedibile e non evitabile; se l'evento poteva concretamente essere previsto o evitato rispettando le regole di cautela, il richiamo al caso fortuito è infondato.
  • La 'precedenza di fatto' può escludere la responsabilità solo se il soggetto che la invoca ha effettivamente potuto attraversare con assoluta sicurezza e senza creare rischi per tutti i possibili mezzi in arrivo; il rischio deve essere valutato rispetto a tutti i flussi opposti.
  • La condotta colposa della vittima (es. eccesso di velocità, ubriachezza, mancato uso del casco) può influire sulle responsabilità e sulle circostanze attenuanti, ma interrompe il nesso causale solo se è atipica, eccezionale e non prevedibile; omissioni comuni e prevedibili non rompono il nesso causale.
  • In tema di impugnazioni in Cassazione, motivi che non superano la verifica di manifesta infondatezza o che non incidono sull'ammissibilità saranno dichiarati inammissibili; le censure devono essere ben fondate sia in fatto che in diritto.

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