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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27872/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato in origine un'iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà e tre cartelle di pagamento poste a base dell'ipoteca. Dopo il rigetto in primo grado e la decisione di appello, aveva proposto ricorso per cassazione, respinto con ordinanza n. 12108/2019. Contro tale ordinanza ha proposto revocazione deducendo, con un unico motivo articolato in più profili, un asserito errore di fatto revocatorio: contestava la ricostruzione della decisione impugnata sul contenuto della sentenza di merito e sul perimetro della declaratoria di incompetenza territoriale; sosteneva che la Corte avesse erroneamente trattato insieme decadenza e prescrizione; censurava la valutazione della regolarità delle notifiche delle cartelle, della raccomandata informativa e delle formalità di notifica, lamentando inoltre che la Corte avesse male interpretato il motivo di ricorso originario. In memoria osservava anche che, per effetto del c.d. Decreto Sostegni, sarebbero state cancellate cartelle fino a 5.000 euro, ma tale rilievo era estraneo al giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che nessuno dei profili dedotti integrasse un errore di fatto revocatorio. Ha osservato che le censure riguardavano, in sostanza, valutazioni interpretative della precedente ordinanza di cassazione, oppure questioni già attinenti al merito o alla fase di legittimità e quindi non deducibili con revocazione. Ha inoltre precisato che la precedente ordinanza aveva correttamente ricostruito il contenuto della decisione di merito e che la questione della regolarità delle notifiche precludeva le ulteriori doglianze su prescrizione, decadenza e carenza degli atti prodromici. Per questo il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva scritta delle intimate. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    non si applica alla fattispecie valorizzata dalla Corte una volta accertata l'irreperibilità del destinatario dopo la prima notifica andata a vuoto; in tal caso opera il diverso regime previsto per la notificazione ai sensi della disciplina tributaria richiamata

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    è la disciplina ritenuta applicabile dalla Corte nel caso di irreperibilità del destinatario, in luogo dell'art. 140 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione richiede una falsa percezione immediatamente evincibile dal raffronto tra decisione e atti interni del giudizio di legittimità, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato, e deve essere decisivo.
  • Non è revocatorio il vizio che investe l'attività interpretativa della Corte di cassazione, la qualificazione giuridica delle doglianze o la valutazione di questioni già appartenenti al merito o comunque censurabili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • Quando la decisione di merito ha accertato la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, le ulteriori contestazioni su decadenza, prescrizione e omessa comunicazione dell'atto consequenziale possono risultare precluse o comunque non decisivi ai fini della revocazione.
  • Se, dopo un primo esito notificatorio negativo, il destinatario risulta irreperibile, la disciplina applicabile alla notifica va individuata secondo la specifica previsione tributaria richiamata dalla Corte e non secondo il regime generale dell'art. 140 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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