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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15707/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

Una parte, dopo la separazione, ha convenuto l'ex coniuge chiedendo la restituzione di una somma complessiva di euro 192.052,06 che assumeva di avergli prestato per finanziare la ristrutturazione di un immobile di sua esclusiva proprietà, mediante 14 bonifici e 22 assegni emessi in favore del coniuge o dei suoi fornitori. In subordine aveva invocato l'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo non provata l'esistenza di un mutuo e qualificando le attribuzioni patrimoniali come riconducibili ai doveri di solidarietà familiare. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1813, 1817 e 1182 c.c., per avere la Corte territoriale individuato in modo errato gli elementi costitutivi del mutuo e preteso prova di elementi non essenziali; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per asserito travisamento delle deposizioni testimoniali e mancata valorizzazione del loro contenuto oggettivo; 3) violazione dell'art. 2034 c.c., per avere la Corte d'appello ricondotto le dazioni di denaro alla solidarietà familiare senza verificare adeguatezza e proporzionalità rispetto al patrimonio e alle condizioni economiche delle parti, con conseguente diritto alla ripetizione o, in subordine, all'indennizzo da arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione del compendio istruttorio, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che, in tema di mutuo, chi agisce per la restituzione deve provare sia la consegna del denaro sia il titolo da cui deriva l'obbligo restitutorio, trattandosi di contratto reale. Il secondo motivo è stato respinto perché non risultava una violazione dell'art. 115 c.p.c., ma solo una diversa lettura delle prove, e non un vero travisamento del loro contenuto oggettivo. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l'azione di arricchimento senza causa non è esperibile per il rimborso delle spese sostenute da un coniuge per il miglioramento della casa coniugale, essendovi una causa giustificativa dello spostamento patrimoniale; il motivo è stato inoltre giudicato generico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    Il mutuo è richiamato come contratto reale; per agire in restituzione occorre provarne gli elementi costitutivi e l'obbligo restitutorio.

  • art. 1817 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare l'individuazione degli elementi del mutuo; la Corte non ravvisa un errore di sussunzione ma una censura di merito.

  • art. 1182 c.c.

    Invocato nel primo motivo; la Corte non ne ravvisa una violazione autonoma, perché la controversia riguarda la prova del titolo e non la disciplina del luogo di adempimento.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento è esclusa quando lo spostamento patrimoniale abbia una giustificazione causale, come nel contributo alle spese di miglioramento della casa coniugale.

  • art. 2034 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che il giudice di merito ha ricondotto le dazioni ai doveri di solidarietà familiare, senza che ciò integri violazione della norma nei termini dedotti.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando valuta diversamente le prove dedotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa forza persuasiva attribuita alle prove rientra nella valutazione di merito e non integra, di per sé, violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazione di legge; la Corte rileva che, nei primi e terzi motivi, la censura in realtà investe il fatto e non l'interpretazione della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per il secondo motivo; la Corte esclude che vi sia nullità della sentenza o violazione processuale, trattandosi di critica alla valutazione probatoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la proposta del consigliere non determina incompatibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte esclude la ricorrenza di una causa di astensione/incompatibilità del consigliere delegato alla proposta.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 51 c.p.c. per escludere l'incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato, in ragione della decisione conforme alla proposta acceleratoria, per la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    È affermata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    Richiamato per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è infondata se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, perché tale attività è riservata al giudice di merito.
  • In tema di mutuo, l'attore che chieda la restituzione deve provare l'effettiva consegna del denaro e il titolo giuridico dal quale deriva l'obbligo di restituzione; la semplice dimostrazione di pagamenti o bonifici non basta, se non è chiarito che essi costituiscano datio mutui e non attribuzioni per altra causa.
  • La deduzione del convenuto di un titolo diverso da quello allegato dall'attore non integra, di regola, un'eccezione in senso sostanziale idonea a invertire l'onere della prova.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare l'apprezzamento del materiale probatorio o il diverso peso attribuito alle singole risultanze.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa non è esperibile quando lo spostamento patrimoniale sia sorretto da una causa giustificativa, come il contributo di un coniuge alle spese di miglioramento della casa familiare o coniugale.
  • Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi possono essere valutate alla luce dei doveri di solidarietà familiare; la relativa qualificazione, ove sorretta da motivazione congrua, è accertamento di fatto insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoSeparazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniFamigliaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

Testo integrale

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