Cassazione Civile, Ordinanza n. 31589/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il compenso professionale richiesto da un avvocato per l'attività svolta in favore di una gestione liquidatoria sanitaria in 151 procedimenti civili. In primo grado la gestione liquidatoria aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo; il tribunale aveva accolto l'opposizione, revocato il decreto e condannato il professionista alle spese. In appello il professionista aveva contestato, tra l'altro, la qualificazione del rito e la composizione monocratica del tribunale, la valutazione dei documenti e delle risultanze istruttorie, la mancata considerazione di mandati, delibere, pareri di congruità, nonché delle transazioni intervenute in alcune cause, sostenendo anche una violazione del divieto di venire contra factum proprium. Con il ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per essere stata resa dal tribunale in composizione monocratica invece che collegiale nel rito speciale previsto per le opposizioni in materia di compensi professionali; 2) omessa pronuncia, violazione del contraddittorio, violazione degli artt. 1460 e 1175 c.c. e vizio motivazionale per avere la Corte territoriale trattato congiuntamente i motivi di appello senza considerare la documentazione prodotta; 3) omessa risposta ad alcune doglianze sull'asserita mancata contestazione dei singoli elementi costitutivi del credito e sulla rilevanza delle transazioni; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla violazione del divieto di venire contra factum proprium; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello confermato la revoca del decreto ingiuntivo e la quantificazione del dovuto nonostante il parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati, i mandati e le transazioni richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondati gli altri quattro. Ha ritenuto che la censura sulla composizione del tribunale fosse priva di allegazione di uno specifico pregiudizio processuale derivante dal rito/composizione e dunque inammissibile per difetto di interesse. Ha poi escluso l'omessa pronuncia e il vizio motivazionale, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato tutte le questioni rilevanti, aveva valutato i documenti e le contestazioni, e che le doglianze tendevano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in cassazione. Quanto al principio di non contestazione, il ricorso è stato ritenuto anche carente sotto il profilo dell'art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata trascrizione dei passaggi rilevanti. Infine, la Corte ha ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali il giudice non è vincolato al parere di congruità dell'Ordine, potendo discostarsene motivatamente, e che spetta al professionista fornire la prova delle singole prestazioni e della loro corrispondenza con la parcella. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del rito speciale nelle controversie sui compensi professionali.
art. 4 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Invocato dal ricorrente in relazione al rito applicabile alle controversie sugli onorari professionali.
art. 14 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Richiamato per sostenere la necessità del rito speciale e della decisione in composizione collegiale.
Richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme sul rito speciale.
Richiamato in relazione al procedimento monitorio concluso con decreto ingiuntivo.
Utilizzato più volte per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso tali vizi perché le questioni erano state affrontate o perché le censure miravano a una nuova valutazione del merito.
Invocato dal ricorrente in relazione alle contestazioni sull'esatto adempimento e alla pretesa del professionista.
Richiamato per il divieto di comportamento contrario a correttezza e per il principio di buona fede oggettiva.
Richiamato dal ricorrente sulla non contestazione e sulle difese dell'opponente.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e delle contestazioni non specifiche.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità processuali, omessa pronuncia e violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio motivazionale; la Corte ha ribadito che, dopo la riforma, è sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la sufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato per l'onere di trascrivere nel ricorso per cassazione gli atti e i passaggi rilevanti; la sua inosservanza ha determinato l'inammissibilità di alcune censure.
Richiamato nella parte relativa alla nullità per errata composizione del giudice e ai suoi effetti impugnatori.
Richiamato in tema di nullità della sentenza per vizi della composizione del giudice.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per il requisito del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 2 Cost.
Richiamato per fondare il dovere di solidarietà che sorregge i principi di buona fede e correttezza.
Richiamato per affermare che buona fede e correttezza presiedono all'esecuzione del contratto e ne integrano il contenuto.
Richiamato per affermare che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo per competenze professionali, la parcella e il parere dell'Ordine non bastano da soli e occorre la prova delle singole prestazioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un errore sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale è inammissibile se non viene allegato uno specifico pregiudizio processuale concretamente derivato da tale errore.
- La denuncia di omessa pronuncia o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può fondarsi sulla sola trattazione unitaria di motivi tra loro connessi, se la sentenza di merito ha comunque preso in considerazione tutte le questioni sostanziali devolute.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- Chi deduce in cassazione la mancata contestazione da parte del contraddittore deve trascrivere puntualmente i passaggi rilevanti degli atti processuali, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto compensi professionali, il professionista che agisce per il pagamento deve provare le singole attività svolte e la loro corrispondenza con le voci della parcella; il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine e può discostarsene motivatamente.
- Il divieto di comportamento contrario a buona fede e correttezza opera come regola di condotta nell'esecuzione del rapporto, ma la sua violazione va dedotta e valutata in relazione alla ratio decidendi della decisione e non può essere trasformata in una mera critica alla valutazione delle prove.
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