Cassazione Penale, Sentenza n. 11270/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di rami d'azienda e di un terreno con impianti) e bancarotta documentale (sottrazione/distruzione di libri e scritture contabili), deducendo cinque motivi: 1) nullità della notifica del rinvio d'ufficio dell'udienza nell'emergenza COVID-19 e violazione del diritto di partecipazione, 2) insufficienza degli elementi oggettivi e soggettivi per configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale (le cessioni sarebbero state atti di gestione in crisi o delibere assembleari), 3) errata imputazione di bancarotta documentale riconducendo all'amministratore cessato un onere di prova sulla consegna delle scritture, 4) illegittimo utilizzo in sede penale di accertamento civile sulla simulazione della vendita (terreno Fratte Rosa) senza autonoma valutazione, 5) vizio nel trattamento sanzionatorio per non avere adeguatamente valorizzato la transazione con la curatela e la proposta di concordato; chiede anche, in subordine, la riqualificazione in bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto la notifica del rinvio emergenziale regolare o comunque la relativa nullità sanata per mancata tempestiva eccezione; ha confermato la valutazione di merito che i trasferimenti di beni e rami d'azienda a società riconducibile all'imputato, senza effettivo incasso e inseriti in una sequenza volta allo svuotamento della fallita, integrano la bancarotta fraudolenta patrimoniale e ne deducono il dolo generico; ha considerato legittimo l'uso, come elemento di riscontro, dell'accertamento civile sulla simulazione della vendita del terreno; ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come bancarotta documentale fraudolenta (sottrazione/omessa consegna dei libri) attribuibile all'amministratore nel periodo di sua gestione; ha escluso la riqualificazione in bancarotta semplice; ha inoltre dichiarato insoddisfacente l'incidenza della transazione con la curatela sui criteri di determinazione della pena e ha confermato la congruità delle pene e delle misure accessorie decise in appello. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alle nullità e alla loro rilevabilità; la Corte verifica che, se la nullità della notifica del rinvio per emergenza non è stata eccepita nei termini, essa può considerarsi sanata.
Richiamato insieme alle norme sulle nullità per valutare la regolarità della vocatio in iudicium e la sanabilità della notifica del rinvio d'ufficio.
Richiesto nel motivo relativo alla nullità della notifica; la Corte ne utilizza i principi per valutare la correttezza procedurale in fase dibattimentale.
art. 83 D.L. 11/2020 (richiamo d.l. 8/3/2020 art.1)
Normativa emergenziale sul rinvio d'ufficio delle udienze per COVID-19: la Corte ha ritenuto che la notifica eseguita presso il domicilio eletto con raccomandata fosse rituale e, comunque, che eventuale nullità fosse sanabile se non tempestivamente eccepita.
Richiamati in relazione agli elementi soggettivi della fattispecie (dolo e responsabilità): la Corte conferma che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico (volontà di dare diversa destinazione al patrimonio sociale).
art. 216, comma 1, n.2 L. Fall. (bancarotta documentale)
art. 216, comma 1, n.2, L.F.
La Corte interpreta l'occultamento o sottrazione delle scritture, o l'omessa consegna al successore, come condotta riconducibile alla bancarotta documentale fraudolenta quando sussista il dolo specifico di impedire la ricostruzione delle vicende gestionali.
art. 217 L. Fall. (bancarotta semplice)
Richiamato in subordine alla riqualificazione; la Corte esclude la riqualificazione in bancarotta semplice ritenendo provata la fraudolenza.
Richiamati per affermare l'obbligo dell'imprenditore commerciale alla regolare tenuta della contabilità e la responsabilità dell'amministratore cessato per la tenuta/ocultamento delle scritture nel periodo della sua gestione.
Richiamato dal ricorrente in tema di termini per dedurre vizio di citazione; la Corte ritiene non decisiva la censura perché la nullità non era stata tempestivamente eccepita.
artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena; la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nell'applicazione dei criteri di individualizzazione della pena e la necessità di motivazione se ci si discosta dal minimo edittale.
artt. 187, 192, 238 cod. proc. pen.
Citate sul rispetto dei principi processuali e sulla utilizzabilità di accertamenti di altre giurisdizioni; la Corte ritiene ammissibile utilizzare l'accertamento civile come elemento di riscontro quando congruamente valutato.
Riferito nel motivo concernente il trattamento sanzionatorio e le richieste della difesa; la Corte ricorda i limiti di sindacabilità della discrezionalità del giudice di merito in Cassazione.
Massime di principio
- La nullità della notifica del rinvio d'ufficio disposto per ragioni di emergenza (es. COVID-19) è di norma sanabile se non tempestivamente eccepita nei termini processuali: l'imputato deve sollevare la doglianza alla prima occasione utile o decade la rilevabilità.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale l'onere probatorio grava in modo stringente sull'amministratore quando deve dimostrare la destinazione effettiva dei beni: la mancata prova dell'incasso e la cessione a società riconducibile all'amministratore costituiscono forti indizi di distrazione.
- La prova del dolo nel reato di distrazione può essere desunta da indici di fraudolenza (sequenza di operazioni, rapidità delle cessioni, rapporti di interesse) e non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza, essendo sufficiente la volontà di dare diversa destinazione al patrimonio sociale.
- L'accertamento civile sulla simulazione di una vendita può essere valorizzato in sede penale come elemento di riscontro, purché il giudice penale effettui una valutazione autonoma e situata nel contesto probatorio complessivo.
- L'occultamento o la mancata consegna dei libri sociali, ove dimostrata e connotata dal fine di ostacolare la ricostruzione delle vicende gestionali, integra la bancarotta documentale fraudolenta; la responsabilità può estendersi all'amministratore cessato per fatti posti in essere durante la sua gestione.
- La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito entro i criteri di legge; le riparazioni economiche o transazioni con la curatela non determinano automaticamente una riduzione significativa della pena se la misura riparatoria è limitata rispetto alla gravità e all'entità del danno per la massa dei creditori.
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