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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02364/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione immobiliare promossa in forza di un contratto di finanziamento ipotecario stipulato nel 1992 e garantito da fideiussione prestata dal ricorrente per un importo superiore al capitale effettivamente erogato. Il credito fu solo in parte erogato, tutte le rate risultarono insolute e il finanziatore dichiarò la decadenza dal beneficio del termine risolvendo il contratto. Nel corso della procedura si verificarono vicende societarie e cessioni di credito. Il debitore esecutato propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo: mancanza di legittimazione attiva del creditore procedente e dei successivi aventi causa; nullità o inefficacia del titolo esecutivo; mancanza di valide procure alle liti e di potere rappresentativo; nullità della procedura esecutiva per violazione dell’art. 474 c.p.c.; illegittimità dell’ordinanza di vendita per mancata comunicazione a tutte le parti. Il Tribunale rigettò l’opposizione; la Corte d’appello confermò. In cassazione il ricorrente articolò undici motivi, denunciando principalmente: inesistenza o carenza di requisiti del titolo esecutivo; erronea applicazione della disciplina delle fusioni societarie e successioni; mancata esibizione degli originali o copie conformi della documentazione attestante le vicende societarie e la cessione del credito; violazione dell’onere della prova; invalidità di procura rilasciata all’estero; erronea ammissione degli interventi dei creditori; omessa pronuncia su questioni relative al pignoramento, alla rappresentanza processuale, all’inefficacia della fideiussione, alla prescrizione e agli interessi anatocistici; illegittima condanna alle spese senza compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: i primi sette erano coperti da giudicato formatosi su precedente decisione di legittimità relativa alla stessa vicenda; l’ottavo era inammissibile perché riguardava vizi formali dell’opposizione agli atti esecutivi, che avrebbero dovuto essere fatti valere con il rimedio e nei termini propri, non con appello; il nono era infondato perché la procura alle liti, rilasciata da soggetto identificabile quale rappresentante dell’ente, si presume valida salvo prova contraria, non fornita dal ricorrente; il decimo era inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, oltre che perché nelle opposizioni esecutive non possono essere introdotti successivamente motivi non dedotti nell’atto introduttivo; l’undicesimo era inammissibile perché la mancata compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della sola controricorrente costituita, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    indicato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore esecutato.

  • art. 616 c.p.c.

    richiamato con l’art. 615 c.p.c. nei motivi del ricorso, senza diversa elaborazione autonoma.

  • art. 474 c.p.c.

    evocato dal ricorrente per contestare la sussistenza di un titolo esecutivo idoneo.

  • art. 475 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla formazione e spendibilità del titolo esecutivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 2504 bis c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l’erroneità della disciplina applicata alle fusioni societarie anteriori alla riforma.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione e l’utilizzo della prova documentale da parte dei giudici di merito.

  • art. 2714 c.c.

    richiamato in tema di efficacia probatoria di copie e documenti notarili.

  • artt. 110 e 111 c.p.c.

    evocati per censurare la ricostruzione delle vicende successorie del credito e delle parti processuali.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare la violazione dell’onere della prova in ordine alla legittimazione del creditore procedente e degli aventi causa.

  • art. 106, n. 4 legge notarile

    richiamato nel motivo sulla validità della procura rilasciata all’estero.

  • art. 499 c.p.c.

    richiamato in relazione all’intervento dei creditori nella procedura esecutiva.

  • art. 81 c.p.c.

    evocato con gli artt. 475 e 479 c.p.c. in tema di titolarità del diritto azionato e spendita del titolo.

  • art. 479 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sull’azione esecutiva e sul titolo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia su varie eccezioni.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. nel motivo sull’omessa pronuncia.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per invocare la compensazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    indicato come norma inseritrice dell’art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per riaprire questioni già coperte da giudicato formatosi in precedente pronuncia sulla stessa vicenda, né per riproporre censure prive di concreta utilità critica rispetto a quel giudicato.
  • Nei giudizi di opposizione all’esecuzione, le contestazioni sulla titolarità del credito e sulla documentazione che lo prova devono confrontarsi con le regole sull’onere della prova e con eventuali precedenti decisioni definitive intervenute sulla stessa materia.
  • La procura alle liti rilasciata da soggetto chiaramente identificabile quale rappresentante dell’ente è valida fino a prova contraria; chi ne contesta l’efficacia deve fornire una specifica dimostrazione dell’assenza del potere rappresentativo.
  • Le questioni che attengono a vizi formali propri dell’opposizione agli atti esecutivi devono essere fatte valere con il rimedio e nei termini processuali previsti; non sono convertibili in censure proponibili mediante appello o ricorso per cassazione in forme incompatibili.
  • Nelle opposizioni esecutive i motivi devono essere specifici, autosufficienti e ancorati all’atto introduttivo: non è consentito introdurre in seguito censure nuove o non adeguatamente dedotte sin dall’origine.
  • La mancata compensazione delle spese di lite è espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione speciale, salva l’ipotesi opposta in cui il giudice decida di compensarle.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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