Cassazione Penale, Sentenza n. 05363/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del GIP di Oristano che aveva prosciolto l'imputato per estinzione del reato per prescrizione (art. 4 legge n. 110/1975) senza disporre la confisca del coltello sequestrato, nonostante l'art. 6 legge n. 152/1975 preveda la confisca obbligatoria degli oggetti atti ad offendere; si denunciava quindi l'omessa statuizione sulla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla mancata statuizione sulla confisca e ha disposto la confisca del coltello. Motivo: l'art. 6 legge 22 maggio 1975 n. 152 rende le armi e gli oggetti atti ad offendere soggetti a confisca obbligatoria anche se il reato si è estinto per prescrizione; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 5/2023 è però necessario che la sussistenza del fatto e la sua ascrivibilità all'imputato siano accertate dal giudice in contraddittorio. Nel caso di specie tale requisito è ritenuto soddisfatto sulla base del decreto penale di condanna e degli atti di indagine (annotazione dei Carabinieri) richiamati nella sentenza impugnata, oltre che per l'assenza di specifiche obiezioni difensive in sede di opposizione, così consentendo alla Cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., di annullare senza rinvio e ordinare la confisca.
Norme richiamate
art. 6 legge 22 maggio 1975 n. 152
Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi
La norma stabilisce la confisca obbligatoria degli oggetti atti ad offendere anche quando il reato si estingue; la confisca è in generale dovuta salvo assoluzione nel merito o appartenenza dell'arma a terzi legalmente detentori
Richiamato dall'art. 6 l'art. 240 cp. disciplina la confisca come misura di sicurezza/pena applicabile agli oggetti il cui porto costituisce reato
Norma sostanziale contestata (porto di arma bianca in luogo pubblico); il fatto è stato dichiarato estinto per prescrizione ma resta rilevante ai fini della confisca se la commissione e l'attribuibilità sono accertate
Sentenza Corte Costituzionale n. 5/2023
una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata esige che tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esito all'accertamento dei presupposti di legge che giustificano l'applicazione della misura
La Corte ha ammesso la confisca anche in ipotesi di estinzione del reato ma richiede che la sussistenza del fatto e la sua ascrivibilità all'imputato siano accertate giudizialmente in contraddittorio, per rispettare proporzionalità e garanzie difensive
art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione, quando emergono dagli atti del giudizio elementi di fatto sufficienti, di annullare senza rinvio e decidere sulla confisca senza rimandare al giudice di merito
Massime di principio
- La confisca degli oggetti atti ad offendere è in linea di principio obbligatoria ai sensi dell'art. 6 legge 152/1975 anche se il reato si estingue per prescrizione, salvo assoluzione nel merito o prova che l'arma appartiene a terzi legalmente detentori
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 5/2023 la confisca può essere disposta solo se la sussistenza del fatto e la sua attribuibilità all'imputato risultano giudizialmente accertate in un procedimento in cui all'interessato sia stata data la possibilità di difendersi (principio del contraddittorio)
- Se nel fascicolo processuale sono presenti atti giudiziali o di indagine (es. decreto penale di condanna, annotazioni di PG) che già attestano la responsabilità e il relativo esame in contraddittorio, il giudice (anche la Cassazione) può disporre la confisca senza rinviare il procedimento di merito
- Il pubblico ministero dovrà sempre chiedere espressamente la confisca e fare emergere nei provvedimenti gli elementi fattuali che giustificano la misura, affinché non si verifichi omissione del provvedimento ablativo
- La difesa, se intende evitare la confisca, deve sollevare specifiche obiezioni e contestare gli elementi probatori sulla titolarità o sulla commissione del fatto; l'assenza di contestazioni specifiche favorisce l'applicabilità della confisca
- Se gli accertamenti di fatto non sono compiuti o il fascicolo non consente una sicura attribuzione del fatto all'imputato, il giudice non può disporre la confisca e dovrà rinviare al giudice di merito per il contraddittorio
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