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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30922/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di crediti vantati dall’agente della riscossione in base a 35 cartelle di pagamento. Il fallimento ha contestato, tra l’altro, la mancata notifica di ruoli e cartelle. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del fallimento; in appello la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva ritenuto valide solo alcune cartelle, mentre per altre aveva escluso la validità della notifica. In cassazione l’agente della riscossione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di considerare documenti prodotti in giudizio attestanti la corretta comunicazione dell’avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione a mezzo PEC e sulla prova documentale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto invalida la notifica perché la cartella era stata trasmessa in formato .pdf e non in formato .p7m, nonostante la validità del file notificato e l’assenza di un requisito legale di sottoscrizione della cartella esattoriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura non prospettasse una violazione di legge ma, in sostanza, un errore revocatorio per mancata percezione di documenti ritualmente prodotti, rimediabile semmai con revocazione per errore di fatto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la notificazione della cartella di pagamento via PEC è valida anche se il documento è in formato .pdf e non in formato .p7m, perché i due formati sono equivalenti e, comunque, la cartella non richiede sottoscrizione ad substantiam; ciò che conta è la riferibilità dell’atto all’organo emittente, salvo specifiche contestazioni del destinatario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte competente per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua evocazione non consente di trasformare in violazione di legge una censura che, in concreto, attacca la mancata percezione di documenti prodotti, configurando piuttosto un errore di fatto revocatorio.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Non è il veicolo per denunciare una svista percettiva del giudice di merito sui documenti in atti.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’omessa considerazione di un documento ritualmente prodotto, quando si traduca in svista percettiva, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina della notificazione in caso di irreperibilità temporanea, con necessità della comunicazione dell’avvenuto deposito.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma richiamata in tema di notificazione degli atti della riscossione, compresa la notifica telematica delle cartelle.

  • art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per affermare che la cartella di pagamento è riferibile all’organo emittente e che non è richiesta una sottoscrizione con specifiche formalità.

  • art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella è predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede sottoscrizione dell’agente, ma solo intestazione e indicazione della causale.

  • artt. 4, 5, 6 e 11 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    Richiamati insieme alle norme tecniche sulla PEC per sostenere la validità della notificazione telematica.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria sulla riferibilità o validità dell’atto, in presenza di notifica via PEC, grava su chi contesta la cartella.

  • artt. 2712 e 2719 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria dei documenti prodotti e delle copie informatiche.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    Citato nel richiamo ai principi sull’equivalenza tra firme digitali CAdES e PAdES nel processo telematico.

  • art. 18, comma 5, d.m. n. 44 del 2011

    Norma tecnica richiamata in tema di firma digitale e processo telematico.

  • art. 19-bis, commi 2 e 4, del d.m. n. 44 del 2011

    Norma tecnica richiamata in tema di validità delle firme digitali nei flussi telematici.

  • art. 12 del decreto dirigenziale 16 aprile 2014

    Base tecnica del principio di equivalenza tra firme digitali in formato .pdf e .p7m.

  • Regolamento UE n. 910 del 2014

    Richiamato quale fonte europea che ammette standard equivalenti di firma digitale.

  • Decisione di esecuzione n. 1506 del 2015

    Richiamata quale atto tecnico di attuazione sugli standard di firma digitale.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito omette di considerare documenti ritualmente prodotti, la censura non integra necessariamente una violazione di legge ex art. 360 c.p.c., ma può configurare un errore di fatto deducibile con revocazione se si tratta di svista percettiva.
  • La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se il file è trasmesso in formato .pdf e non .p7m, perché i formati di firma digitale CAdES e PAdES sono equivalenti e il canale PEC è idoneo a garantire provenienza e riferibilità dell’atto.
  • Per la cartella di pagamento non è richiesta una sottoscrizione ad substantiam; l’atto è valido se è inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente, salvo che il destinatario alleghi specifiche e concrete contestazioni sulla provenienza.
  • In tema di prova della notificazione telematica, non basta una contestazione generica della forma del file o della mancanza di firma in un determinato formato: chi contesta deve indicare elementi concreti idonei a superare la presunzione di riferibilità dell’atto.
  • L’equivalenza tra i formati di firma digitale riconosciuti dalle norme tecniche del processo telematico si estende, per coerenza sistematica, anche agli atti amministrativi notificati via PEC, salvo diversa previsione normativa espressa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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