Cassazione Civile, Ordinanza n. 07695/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica dell'INPS con cui era stata applicata alla cooperativa un'aliquota aggiuntiva dello 0,65% per contributi destinati al Fondo di solidarietà residuale, sul presupposto che i rapporti con alcuni soci lavoratori dovessero essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato. La cooperativa aveva chiesto l'accertamento negativo del debito contributivo, sostenendo che i contratti individuali escludevano la subordinazione, che non vi era prova di un effettivo vincolo subordinato, che la Corte d'appello aveva tratto conclusioni errate o da prove non pertinenti, che non si era proceduto a un esame individualizzato delle singole posizioni e che, in base alla disciplina dei soci lavoratori di cooperativa, il rapporto poteva essere autonomo o subordinato secondo la volontà delle parti. Con i motivi di ricorso deduceva inoltre violazioni degli artt. 2094, 2696, 2697, 2729 e 115 c.p.c., nonché dell'art. 1, co. 2, l. n. 142/2001, lamentando anche il mancato ingresso di prove orali e l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'intero ricorso. Ha ritenuto che le doglianze della cooperativa mirassero essenzialmente a una rivalutazione del materiale probatorio e dell'apprezzamento di merito, operazione non consentita in sede di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo. Ha affermato che la qualificazione del rapporto non è vincolata al nomen iuris adottato dalle parti, dovendosi verificare la realtà concreta dello svolgimento del rapporto; che nel caso concreto la subordinazione era stata legittimamente desunta da una pluralità di indici presuntivi (mansioni continuative di pulizia e facchinaggio, retribuzione oraria predeterminata, assenza di mezzi propri e di rischio imprenditoriale, intervento INPS per malattia e maternità); che l'accertamento unitario era sufficiente perché le modalità della prestazione risultavano identiche per tutti i soci; e che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 115 c.p.c. né travisamento della prova rilevante in termini di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La subordinazione va accertata in concreto sulla base delle modalità effettive di svolgimento del rapporto, non del solo nomen iuris o delle dichiarazioni formali dei contratti.
Non ricorre violazione della norma quando si censuri, in realtà, la valutazione o la percezione del contenuto della prova; il travisamento della prova è tema che non si traduce in violazione dell'art. 115 c.p.c. nei limiti dedotti.
Il riferimento è richiamato nel ricorso, ma la Corte ribadisce che la pretesa contributiva deve comunque essere sorretta dall'accertamento dei fatti costitutivi; non vi è esonero dell'ente dall'onere probatorio.
La censura non coglie nel segno perché la subordinazione è stata provata dall'INPS attraverso elementi presuntivi e non per mera affermazione astratta.
Il ragionamento presuntivo del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; non è consentito chiedere una nuova ponderazione degli indici presuntivi.
La disciplina del socio lavoratore non impedisce che, accanto al rapporto associativo, si instauri un rapporto di lavoro subordinato; la qualificazione va sempre verificata in concreto.
Fuori dall'omesso esame di un fatto decisivo, non è ammesso il sindacato di legittimità sull'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto di lavoro non dipende dal solo nomen iuris attribuito dalle parti, ma richiede la verifica della concreta esecuzione del rapporto e del suo effettivo assetto funzionale.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non già per contestare la ponderazione degli indici probatori compiuta dal giudice di merito.
- La subordinazione può essere accertata mediante presunzioni gravi, precise e concordanti valorizzando indici quali continuità della prestazione, compenso predeterminato, assenza di mezzi propri e di rischio imprenditoriale, e inserimento del lavoratore nell'organizzazione altrui.
- Nel rapporto del socio lavoratore di cooperativa, la coesistenza del rapporto associativo con un autonomo rapporto di lavoro subordinato è giuridicamente possibile; la verifica deve sempre avvenire in concreto.
- Quando la prestazione e le modalità organizzative risultano identiche per una pluralità di lavoratori, l'accertamento della subordinazione può essere effettuato unitariamente, senza necessità di una individualizzazione analitica delle singole posizioni, salvo la deduzione di specifici fatti differenzianti.
- L'errata percezione o valutazione del contenuto di un documento non si traduce automaticamente in violazione dell'art. 115 c.p.c.; il sindacato di legittimità resta confinato ai limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c. o agli altri rimedi tipici previsti dall'ordinamento.
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