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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11794/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. denunciando: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per difetto di correlazione tra la richiesta (accordo) e la sentenza, sostenendo che il Giudice avrebbe escluso la recidiva e le attenuanti generiche alterando l'equilibrio concordato e determinando una pena formalmente uguale ma sostanzialmente peggiorativa; 2) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990 con riguardo alla confisca del denaro, lamentando motivazione apparente e mancato accertamento del nesso di pertinenzialità tra denaro e reato di detenzione a fine di spaccio; 3) mancata qualificazione del reato alla fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo elementi di fatto (modalità di conservazione, assenza di strumenti di taglio, qualità della sostanza, entità della somma) che, secondo la difesa, avrebbero dovuto portare al riconoscimento dell'ipotesi lieve.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per i motivi attinenti alla mancata qualificazione nella ipotesi lieve (terzo motivo) e per il primo motivo relativo al presunto difetto di correlazione tra richiesta e sentenza (perché il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto: la esclusione della recidiva da parte del Giudice ha anzi prodotto un risultato non peggiorativo). Ha invece accolto il secondo motivo con riferimento alla confisca: la motivazione era apparente e non specificava il nesso di pertinenzialità del denaro rispetto al reato di mera detenzione di stupefacente; la Corte ha richiamato il principio secondo cui per la confisca del denaro in caso di detenzione (non cessione) devono sussistere le condizioni dell'art. 240-bis c.p., applicabile per rinvio ex art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla parte relativa alla confisca, con rinvio al Tribunale di Matera; il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'accordo penale (patteggiamento). La sentenza è stata emessa ai sensi di questa disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita le possibilità di ricorso per cassazione contro sentenze ex art. 444 c.p.p. ai motivi specifici (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena/misura di sicurezza). La Corte ha applicato questo filtro di ammissibilità.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferimento al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti nella determinazione della pena; la Corte ha osservato che l'esclusione della recidiva da parte del Giudice rendeva irrilevante per il ricorrente la doglianza sul bilanciamento originario.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma generale sulla confisca: la Corte ha ricordato che, nel caso di mera detenzione di stupefacenti, l'art. 240 non è direttamente applicabile per giustificare la confisca del denaro rinvenuto.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca per sproporzione o ingiustificata provenienza del patrimonio; la Corte ha affermato che per la confisca del denaro in caso di detenzione è necessario che ricorrano le condizioni di questo articolo (applicabile per rinvio dall'art. 85-bis DPR 309/1990).

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 5 e comma 7-bis)

    Comma 5 (ipotesi lieve): la Corte ha ritenuto che la deduzione della difesa attiene a profili di merito non valutabili in cassazione ex art. 448 comma 2-bis salvo errore manifesto. Comma 7-bis (confisca nella cessione): la Corte ha chiarito che le norme sulla confisca previste per la cessione non si applicano automaticamente alla mera detenzione se manca il necessario nesso con il profitto/ricavo del reato.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Rinvio normativo che consente l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. in materia di stupefacenti; la Corte lo ha richiamato per precisare i presupposti della confisca del denaro nel reato di detenzione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è fortemente limitato: è ammissibile solo per i profili espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni di merito e accertamenti di fatto non sono riesaminabili in Cassazione salvo errore giuridico manifesto.
  • Se il giudice, nell'applicare l'accordo, modifica il trattamento di aggravanti o attenuanti ma il risultato in termini di pena risulta uguale o più favorevole per l'imputato, il ricorrente può non avere interesse a sostenere la mancata correlazione tra richiesta e sentenza; la doglianza richiede dimostrare un pregiudizio concreto.
  • La confisca di denaro rinvenuto in occasione di un'accusa per mera detenzione di stupefacenti non è automatica: occorre una motivazione specifica che dimostri il nesso di pertinenzialità o l'applicabilità delle condizioni previste dall'art. 240-bis c.p. (per rinvio ex art. 85-bis DPR 309/1990). Una formula generica nella sentenza è insufficiente e può portare all'annullamento limitato della misura ablativa.
  • La qualificazione del reato nella 'fattispecie lieve' ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 può essere contestata in Cassazione solo se si dimostra un errore di diritto manifesto chiaramente emergente dal capo di imputazione e dalla motivazione; non è ammissibile rilanciare su prove e accertamenti di merito non valutabili in questa sede.
  • Nel formulare impugnazioni da sentenze di patteggiamento è strategico concentrare i motivi sulle poche questioni ammesse (volontà dell'imputato, correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica manifesta, illegittimità della pena/ misura) e articolare in modo chiaro l'interesse concreto al riesame.

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