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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16795 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su una richiesta di rimborso di Euro 1.532.291,47, asseritamente versati in eccedenza a titolo di Irpeg per l'anno 2000. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la società avesse aderito alla definizione agevolata prevista dalla Legge n. 289 del 2002, art. 9, e che tale adesione precludesse qualsiasi successiva richiesta di rimborso per le annualità definite. La CTR aveva ritenuto l'eccezione tardiva e inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'adesione al condono fiscale costituisca una questione rilevabile d'ufficio, di ordine pubblico, e quindi proponibile anche per la prima volta in appello. Il divieto di nuove eccezioni previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992 riguarda infatti le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o eccezioni improprie rilevabili d'ufficio. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà verificare nel merito se la società abbia effettivamente aderito al condono per le imposte e annualità interessate e decidere nuovamente anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    La definizione automatica o condonistica delle annualità fiscali determina un nuovo titolo giuridico e, una volta esercitata, preclude al contribuente la possibilità di chiedere il rimborso delle somme relative alle annualità definite.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio

    Il divieto di nuove eccezioni in appello non si applica alle questioni rilevabili d'ufficio, comprese quelle attinenti all'effetto estintivo o preclusivo del condono fiscale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    In appello è consentita la produzione di nuovi documenti, anche senza dimostrare che la mancata produzione in primo grado sia dipesa da una causa non imputabile alla parte.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La Corte ha ritenuto ammissibili i motivi di ricorso anche se non era stata indicata in modo perfettamente corretto la specifica ipotesi di impugnazione, purché la censura fosse immediatamente riconducibile a una delle ragioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • L'adesione a un condono o a una definizione agevolata fiscale comporta, in linea generale, la scelta di chiudere le annualità secondo il regime agevolato e impedisce di chiedere successivamente il rimborso di imposte riferite alle stesse annualità.
  • La questione dell'intervenuta definizione condonistica ha natura pubblicistica ed è rilevabile d'ufficio dal giudice; l'Amministrazione può quindi dedurla anche per la prima volta in appello.
  • Il divieto di introdurre eccezioni nuove in appello riguarda principalmente le eccezioni in senso stretto, mentre le mere difese e le questioni rilevabili d'ufficio possono essere esaminate anche se dedotte tardivamente.
  • La Cassazione, in presenza di una questione non esaminata nel merito, può cassare la sentenza e rinviare il procedimento al giudice di merito, che dovrà verificare concretamente l'effettiva adesione al condono, la sua riferibilità alle imposte e alle annualità controverse e i relativi effetti.
  • La sola allegazione dell'adesione al condono non risolve automaticamente la controversia: il giudice deve accertare documentalmente quale specifica procedura agevolativa sia stata utilizzata e quali periodi d'imposta essa abbia effettivamente definito.

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