Cassazione Civile, Ordinanza n. 14511/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società poi fallita, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per recupero di IVA detratta, in conseguenza della tardiva presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2009. La C.T.P. aveva accolto il ricorso, mentre la C.T.R. aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo illegittimo il ricorso alla procedura automatizzata e necessario, invece, un avviso di accertamento preceduto da contraddittorio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1978, sostenendo che, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguente emissione di cartella di pagamento, senza necessità di avviso di rettifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso e ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza della C.T.R., rilevando che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'Ufficio può procedere mediante controllo automatizzato e iscrizione a ruolo dell'imposta detratta, con emissione di cartella di pagamento, senza dover emettere un avviso di rettifica. La causa è stata rinviata alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché il motivo di ricorso consentiva di individuare chiaramente norme violate, contenuto precettivo e contrasto con la sentenza impugnata.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Consente il controllo automatizzato e, nei limiti indicati dalla Corte, l'iscrizione a ruolo e la cartella senza avviso di rettifica, quando la verifica non richiede valutazioni discrezionali.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Legittima, nei casi di omessa dichiarazione IVA, il recupero dell'imposta tramite procedimento automatizzato e cartella di pagamento.
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1978
Richiamato a sostegno della disciplina della dichiarazione IVA tardiva e dei termini entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme all'art. 54-bis quale base del controllo formale automatizzato fondato su dati dell'anagrafe tributaria.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'Amministrazione finanziaria può recuperare l'imposta detratta mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, senza necessità di un avviso di accertamento o rettifica, quando il controllo sia meramente automatizzato e privo di valutazioni discrezionali.
- Il controllo automatizzato è legittimo solo se resta confinato al raffronto con i dati e gli elementi dell'anagrafe tributaria e non comporta indagini, apprezzamenti estimativi o valutazioni sulla posizione sostanziale del contribuente.
- L'eventuale prova della spettanza della detrazione può essere fornita dal contribuente nel giudizio di impugnazione della cartella, dimostrando che l'acquisto era stato effettuato da soggetto passivo IVA e destinato ad operazioni imponibili.
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, l'inammissibilità per difetto di specificità non sussiste quando dal ricorso siano comunque identificabili le norme violate, il contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14489/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14491/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14498/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14499/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →