Cassazione Civile, Ordinanza n. 34745/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in Cassazione la sentenza della CGT di secondo grado che aveva confermato il recupero a tassazione dei costi dedotti per operazioni oggettivamente inesistenti. In concreto, l’Ufficio aveva contestato che varie prestazioni fatturate da soggetti fornitori non fossero adeguatamente provate: le imprese fornitrici risultavano prive di una reale struttura imprenditoriale, senza personale e senza locali, con ulteriori irregolarità fiscali e difficoltà di reperimento; inoltre la documentazione prodotta dalla società era ritenuta generica, non analitica e non idonea a dimostrare esistenza, inerenza e congruità dei corrispettivi. Con l’unico motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 112, 116 e 2697 c.c./c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulle proprie difese, omessa valutazione delle prove prodotte e falsa applicazione delle regole sull’onere della prova; sosteneva di aver documentato l’effettività delle operazioni e che l’Ufficio non aveva contestato la regolare tenuta contabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e, comunque, lo ha ritenuto infondato nel merito. Ha osservato che il motivo era cumulativo e non specificamente articolato, privo di autosufficienza per mancata localizzazione dei documenti richiamati, e diretto sostanzialmente a una nuova valutazione del merito. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia, poiché la sentenza d’appello aveva espressamente esaminato e confutato le allegazioni difensive anche singolarmente. Quanto agli artt. 116 e 2697 c.c., la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CGT, che aveva riconosciuto la sufficienza degli indizi addotti dall’Amministrazione e l’inadeguatezza della prova contraria offerta dalla contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e di una ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che il giudice d’appello aveva esaminato le doglianze e le prove della parte contribuente.
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valutato le prove, comparando il loro valore persuasivo.
La Corte ha ritenuto corretta la ripartizione dell’onere probatorio: l’Amministrazione aveva offerto idonei elementi indiziari sull’inesistenza delle operazioni e la contribuente non aveva fornito prova contraria sufficiente.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte per il rigetto del ricorso in coerenza con la conferma della proposta di definizione anticipata.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato per le conseguenze processuali connesse alla conferma della proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli più censure eterogenee senza una loro distinta e chiara autonoma articolazione, specie se richiede alla Corte un intervento integrativo o ricostruttivo del motivo.
- Il motivo di ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza: i documenti e gli atti richiamati devono essere specificamente localizzati e la loro decisività deve essere illustrata in modo puntuale.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza impugnata, anche integrando la motivazione di primo grado, esamini e confuti espressamente le allegazioni difensive della parte.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio mediante un quadro indiziario serio e convergente sulla fittizietà dei fornitori e delle prestazioni; spetta poi al contribuente fornire una prova contraria specifica e convincente sull’effettività delle operazioni.
- Il giudice di merito può valutare comparativamente il materiale probatorio delle parti e, ove dia conto delle ragioni della prevalenza di un compendio probatorio sull’altro, tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale deducibile.
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