Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40101/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria confinante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere la tutela delle distanze legali tra fondi limitrofi. In primo grado, poi confermato in appello, i vicini erano stati condannati ad arretrare il parapetto della terrazza fino alla distanza di 1,50 metri dalla linea di confine e a demolire alcune opere di ampliamento dell'immobile (lavanderia, atrio, centrale termica e cucina) ritenute poste a distanza inferiore a 5 metri dal confine, secondo le norme urbanistiche locali. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello deducendo: 1) nullità/motivazione apparente e omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la strada al confine avesse natura pubblica o comunque fosse gravata da servitù pubblica, con conseguente applicazione del regime derogatorio delle distanze di cui all'art. 879 c.c.; 2) ulteriore nullità/motivazione apparente, violazione delle norme sulle distanze e omesso esame, lamentando che la Corte territoriale avesse confermato l'ordine di demolizione e arretramento sulla base di una lettura arbitraria della consulenza tecnica, che la disciplina delle distanze si riferisse a un confine destinato a passaggio carraio, che talune opere non fossero state indicate come abusive dal consulente e che, per la terrazza, l'art. 905 c.c. consentisse solo il risarcimento del danno e non la riduzione in pristino.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della motivazione, ritenendo che la sentenza d'appello contenesse un'esposizione chiara e sufficiente delle ragioni per cui la strada era stata qualificata come privata e non pubblica. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. perché, trattandosi di "doppia conforme" in un appello introdotto nel 2015, operava il divieto di proporre in cassazione tale vizio ex art. 348-ter, u.c., c.p.c. Quanto alle censure di violazione di legge, le ha ritenute infondate: per le opere di ampliamento rilevava la sola violazione della distanza dal confine, indipendentemente dalla funzione carraia del fondo, e per la terrazza ha richiamato il principio per cui la tutela petitoria contro vedute abusive consente anche l'ordine di demolizione delle porzioni immobiliari che determinano la violazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la sentenza sia priva dell'esposizione dei motivi o presenti una motivazione solo apparente, non quando il ragionamento del giudice sia comunque percepibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile in presenza di "doppia conforme" nei casi previsti dall'art. 348-ter, u.c., c.p.c.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Nelle ipotesi di conferma integrale della decisione di primo grado da parte dell'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.

  • art. 879 c.c.

    Il regime derogatorio delle distanze legali per le costruzioni a confine sulle vie pubbliche opera solo se la strada abbia effettiva natura pubblica.

  • art. 905 c.c.

    La violazione delle distanze per le vedute può giustificare, in sede petitoria, l'ordine di demolizione delle porzioni immobiliari che integrano la violazione.

  • art. 872 c.c.

    È richiamato in relazione alla disciplina delle distanze edilizie e alle conseguenze della violazione, ma il motivo è ritenuto inammissibile o infondato nel concreto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale" ed essere idonea a far comprendere la ratio decidendi.

  • art. 91 c.p.c.

    Non è stata disposta la condanna alle spese perché l'intimata non ha svolto attività difensiva.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di nullità per motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva, in modo sostanziale, dell'esposizione delle ragioni della decisione o presenti argomentazioni del tutto inidonee a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti della disciplina della doppia conforme.
  • Ai fini dell'applicazione del regime derogatorio delle distanze legali previsto per le costruzioni su strade pubbliche, la natura pubblica della via deve risultare in modo effettivo e non può essere presunta in base a meri indici formali se il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, la natura privata del sedime.
  • In materia di distanze tra costruzioni e confine, ciò che rileva è la concreta violazione della distanza legale o regolamentare, non la particolare destinazione di fatto del fondo confinante, se la norma applicabile tutela la distanza dal confine in sé.
  • La tutela petitoria contro le vedute abusive può comprendere non solo l'accertamento della violazione, ma anche l'ordine di demolizione delle porzioni dell'immobile che realizzano l'abuso, quando necessario per eliminare la lesione del diritto reale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.