Cassazione Civile, Ordinanza n. 13301/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un'ingiunzione di pagamento TARSU/TIA riferita all'annualità 2007 emessa dal Comune nei confronti della società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo l'atto impositivo viziato alla luce di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato delibere comunali sulle tariffe TARSU per anni successivi, ritenute invalide ed efficaci erga omnes. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente ex art. 132 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su questioni non domandate dalla contribuente, in particolare sospensione del giudizio e disapplicazione delle delibere tariffarie; (3) violazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992, perché la CTR non avrebbe potuto annullare l'ingiunzione in assenza di una specifica eccezione di illegittimità delle delibere del 2007; (4) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'eventuale illegittimità della delibera tariffaria non sarebbe vizio proprio dell'ingiunzione; (5) violazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 507/1993, per non avere il giudice tributario rideterminato il tributo applicando la tariffa precedentemente vigente anziché annullare integralmente l'atto; (6) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. La società ha resistito chiedendo il rigetto e ha dedotto, inoltre, che nelle more la pretesa era stata ridotta dall'ente e che, soprattutto, era intervenuto un giudicato sopravvenuto: la Corte di cassazione, in altro giudizio collegato, aveva rinviato per la rideterminazione del carico tributario, e la successiva decisione di rinvio, passata in giudicato, aveva rideterminato la pretesa anche per il 2007 applicando la riduzione per stagionalità. La Corte ha quindi rilevato che, per effetto del giudicato sopravvenuto e del venir meno dell'atto presupposto, l'ingiunzione impugnata era ormai caducata, con cessazione della materia del contendere e conseguente sopravvenuta carenza di interesse del Comune alla decisione del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che la vicenda tributaria era stata ormai definita da un giudicato sopravvenuto formatosi nel giudizio di rinvio relativo al medesimo rapporto impositivo. Secondo la Corte, l'annullamento dell'avviso di accertamento o comunque dell'atto impositivo presupposto produce un effetto caducante sugli atti consequenziali di riscossione, come l'ingiunzione di pagamento, che perdono il proprio fondamento. Per questa ragione è stata ravvisata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità dell'esito complessivo, dipendente da fatto sopravvenuto. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché l'inammissibilità è derivata da sopravvenuta carenza di interesse e non da inammissibilità originaria o rigetto dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato dal ricorrente per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice tributario non potesse annullare l'atto in mancanza di eccezione specifica di illegittimità
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente per affermare che l'illegittimità della delibera tariffaria non costituisce vizio proprio dell'atto consequenziale di riscossione
art. 69, comma 1, d.lgs. 507/1993
interpretato dalla Corte nel senso che, se il regime tariffario è annullato, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l'atto, ma deve individuare e applicare la disciplina tariffaria vigente, restando dovuto il tributo per il servizio rifiuti
richiamato dal ricorrente per la regolazione delle spese di lite
richiamato dalla controricorrente per depositare memoria
richiamato dalla Corte per descrivere l'effetto caducante/espansivo esterno dell'annullamento dell'atto presupposto sugli atti consequenziali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile quando l'inammissibilità dipende da sopravvenuta carenza di interesse e non da inammissibilità originaria o da rigetto
Massime di principio
- Quando il giudizio investe un atto di riscossione consequenziale, l'annullamento dell'atto impositivo presupposto può travolgere automaticamente l'atto successivo per invalidità derivata ad efficacia caducante, perché viene meno il titolo su cui esso si fonda.
- Nel processo tributario, se sopravviene un giudicato che definisce il rapporto d'imposta oggetto del contendere, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con cessazione della materia del contendere.
- L'accertata illegittimità del regime tariffario non comporta necessariamente l'eliminazione del tributo dovuto: il giudice deve, se del caso, ricostruire la disciplina applicabile e rideterminare la pretesa secondo la tariffa legittima o precedentemente vigente.
- Gli atti di riscossione hanno natura strumentale e accessoria rispetto all'atto impositivo presupposto; pertanto, la caducazione di quest'ultimo si riflette sugli atti consequenziali anche se questi siano stati autonomamente impugnati o abbiano formato oggetto di pronunce sfavorevoli in altri passaggi processuali.
- La disciplina sull'ulteriore contributo unificato per i ricorsi in cassazione non si applica quando l'inammissibilità dell'impugnazione deriva da un evento sopravvenuto che elimina l'interesse alla decisione, e non da un vizio originario dell'impugnazione stessa.
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