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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09510/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia trae origine dalla vendita, con atto pubblico, di un immobile nel centro di Napoli effettuata da un soggetto che l'originaria attrice assumeva essere affetto da disturbo psichico tale da comprometterne la capacità di intendere e di volere. L'attrice aveva chiesto l'annullamento dell'atto di vendita sostenendo anche che l'acquirente conoscesse tale stato ed avesse approfittato della vulnerabilità del venditore; in subordine, nel giudizio di merito, si discuteva della nullità dell'atto per asserita circonvenzione di incapace. Il tribunale aveva rigettato la domanda principale per difetto di legittimazione attiva dell'attrice rispetto all'azione di annullamento e aveva accolto la domanda riconvenzionale di rilascio dell'immobile; in un secondo giudizio aveva poi ordinato nuovamente il rilascio del bene. In appello erano dedotti, tra l'altro, l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie, l'erronea declaratoria di giudicato sulla legittimazione, l'omessa pronuncia sull'eccezione di litispendenza e la violazione del ne bis in idem. In cassazione i ricorrenti, in proprio e asseritamente quali aventi causa dell'originaria attrice, hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per erronea dichiarazione di contumacia nonostante la rituale costituzione in appello; 2) violazione delle norme sull'acquiescenza e sull'omessa pronuncia, per avere la Corte d'appello ritenuto non impugnato il capo sulla carenza di legittimazione dell'originaria attrice; 3) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, finalizzata ad accertare lo stato psichico del venditore e la circonvenzione di incapace.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti nella qualità di aventi causa dell'originaria attrice, poiché non era stata fornita alcuna prova del dedotto titolo successorio; per tale parte il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto ai ricorrenti in proprio, il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'erronea dichiarazione di contumacia non comporta nullità della sentenza se non abbia prodotto un concreto pregiudizio difensivo, pregiudizio che non era stato allegato. Il secondo motivo è stato parimenti respinto perché la sentenza d'appello aveva correttamente ritenuto non specificamente impugnata la statuizione di difetto di legittimazione attiva dell'originaria attrice alla domanda di annullamento. Il terzo motivo è stato infondato perché la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata in funzione esplorativa o per supplire alle carenze probatorie della parte; inoltre, nel caso concreto, la consulenza avrebbe potuto al più attestare lo stato psichico del venditore, ma non provare la circonvenzione di incapace, che richiede fatti e circostanze concrete da allegare e dimostrare. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile in parte e rigettato per il resto, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Chi allega la qualità di erede o avente causa e propone l'impugnazione deve provare tale qualità; la titolarità soggettiva è elemento costitutivo che va allegato e dimostrato a pena di inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la nullità della sentenza e per error in procedendo relativo alla pretesa erronea dichiarazione di contumacia e alle asserite violazioni degli artt. 112 e 101 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla denunciata omessa pronuncia e alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la dichiarazione di contumacia e il preteso mancato esame delle difese svolte.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per censurare la ritenuta acquiescenza a un capo della sentenza che si assumeva invece impugnato.

  • art. 161, primo comma, c.p.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta nullità della sentenza per errori processuali della Corte d'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per denunciare l'omessa o apparente motivazione sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere il vizio di motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 428 c.c.

    Corrispondeva alla domanda di annullamento proposta in primo grado per incapacità naturale del venditore, rispetto alla quale è stata ritenuta la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.

  • art. 1441 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per distinguere l'azione di annullamento, soggetta a legittimazione tipica, dalla diversa azione di nullità esperibile da chiunque vi abbia interesse.

  • art. 1421 c.c.

    Invocato per sostenere che la nullità del contratto per circonvenzione di incapace sarebbe rilevabile o azionabile da chiunque vi abbia interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La qualità di erede o avente causa, quando costituisce il presupposto dell'impugnazione, deve essere specificamente allegata e provata; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
  • L'erronea dichiarazione di contumacia non determina di per sé la nullità della decisione se la parte non dimostra un concreto pregiudizio alla propria attività difensiva.
  • La statuizione di primo grado non specificamente impugnata passa in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in appello o in cassazione.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova esplorativo e non può supplire alle carenze allegatorie o probatorie della parte.
  • Quando si deduce una circonvenzione di incapace, non basta un generico richiamo allo stato psichico della persona: occorre allegare e dimostrare fatti concreti, modalità e circostanze del condizionamento o dell'approfittamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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