Cassazione Civile, Ordinanza n. 34807/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia originava da una precedente azione revocatoria ordinaria accolta in primo grado e confermata in appello: era stata dichiarata inefficace, nei confronti del creditore poi ceduto alla società intimata, una compravendita/atto a titolo oneroso compiuto nel 2014 dai debitori e ritenuto pregiudizievole per le ragioni creditorie. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato il loro appello. In pendenza del giudizio di legittimità, le parti ricorrenti hanno poi rappresentato di avere concluso una transazione con la controparte per la liberazione della garanzia fideiussoria, di avere eseguito un pagamento di euro 100.000,00 e di avere depositato formale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e idonea a produrre l'estinzione del giudizio di cassazione in quanto atto unilaterale recettizio sottoscritto dal difensore e comunicato alla parte intimata. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento per rinuncia, senza provvedere sulle spese per la mancata costituzione della resistente, e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria già accolta nei precedenti gradi di merito
indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione
la rinuncia, se sottoscritta dal difensore e comunicata alla parte intimata, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte; l'accettazione rileva solo ai fini delle spese
richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. quale base per la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non trova applicazione in caso di estinzione del processo
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228
norma di introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019
richiamata come precedente delle Sezioni Unite sul carattere recettizio della rinuncia e sulla non necessità dell'accettazione ai fini dell'estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia sottoscritta dal difensore munito di poteri e comunicata alla parte intimata, costituisce atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte.
- L'accettazione della rinuncia non incide sulla validità dell'estinzione del processo, ma può rilevare soltanto ai fini della regolazione delle spese di lite.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
- Quando la parte intimata non si costituisce in cassazione, il giudice può dichiarare l'estinzione del processo senza provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
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