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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22289/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un incendio sviluppatosi in un immobile locato e adibito a macelleria, che ha danneggiato anche l’intero edificio di proprietà della locatrice, poi indennizzata dalla propria assicuratrice. L’assicuratore, agendo in surroga, ha chiesto alla conduttrice il ristoro dei danni ex art. 1588 c.c., sostenendo che l’incendio fosse stato appiccato dal coniuge della conduttrice, che gestiva con lei l’attività nei locali, e che la conduttrice dovesse rispondere del fatto del terzo ammesso al godimento del bene. La conduttrice ha resistito deducendo che l’evento era doloso, imputabile solo al marito, e che lei non ne aveva consapevolezza né partecipazione; ha inoltre invocato la compensazione con un proprio credito indennitario derivante da polizza per il rischio locativo. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1588 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che non potesse risponderne in assenza di prova della sua consapevolezza o compartecipazione al gesto del coniuge e che il fatto del terzo, essendo imprevedibile e doloso, dovesse escludere la sua responsabilità; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 1588 c.c., dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 101 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello le avesse addebitato anche i danni all’intero stabile, anziché ai soli danni della cosa locata, quantificati da lei in misura inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna della conduttrice al pagamento in favore dell’assicuratrice. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la responsabilità del conduttore ex art. 1588 c.c. è configurata come presunzione semplice superabile solo con la prova rigorosa della causa non imputabile; il fatto del terzo, quando il terzo sia stato ammesso al godimento della cosa dal conduttore, non esclude di per sé la responsabilità, dovendo il conduttore dimostrare che l’evento sia avvenuto fuori dalla sua sfera di controllo o nonostante le misure custodiali dovute. Nel caso concreto, il marito era stato ammesso al pieno godimento dell’immobile per la gestione dell’attività e la conduttrice non aveva provato che l’incendio fosse estraneo alla sua sfera di controllo o che fosse stato impedito o vietato. È stato rigettato anche il secondo motivo perché la ricorrente non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva liquidato i danni riferendoli ai locali del negozio e all’immobile locato sulla base di una consulenza/perizia non specificamente contestata. È stata posta a carico della ricorrente anche la rifusione delle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1588 c.c.

    La responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata opera come presunzione semplice: il conduttore può vincerla solo provando che il danno è derivato da causa a lui non imputabile; se il terzo è stato ammesso al godimento del bene dal conduttore, il fatto del terzo non esclude automaticamente la responsabilità del conduttore.

  • art. 1218 c.c.

    La prova liberatoria richiesta al conduttore è assimilata a quella dell’inadempiente: occorre dimostrare non solo il danno, ma anche l’assenza di colpa e il nesso tra condotta e evento, ovvero la causa non imputabile.

  • art. 1587 c.c.

    L’obbligo di usare la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia si estende alla vigilanza sulle persone ammesse dal conduttore al godimento della cosa.

  • art. 1177 c.c.

    L’obbligo di consegna comprende la custodia del bene fino alla consegna, richiamata dalla Corte per ribadire il dovere di vigilanza del conduttore.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non accolto come parametro decisivo della controversia, che resta governata dalla responsabilità ex art. 1588 c.c.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata per mancato confronto con la motivazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato quale parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata è una responsabilità presunta e non oggettiva: il conduttore può liberarsi solo dimostrando in modo pieno che l’evento è dipeso da causa non imputabile e al di fuori della propria sfera di controllo.
  • Il fatto del terzo ammesso dal conduttore al godimento o all’uso dell’immobile non esonera automaticamente il conduttore da responsabilità; il terzo è, ai fini dell’art. 1588 c.c., sostanzialmente equiparato al conduttore quanto al dovere di diligenza nella gestione della cosa.
  • Per escludere la responsabilità ex art. 1588 c.c. non basta provare la diligenza generica nella custodia o la sola estraneità soggettiva all’evento: occorre provare che il danno si è verificato nonostante le misure esigibili o per un fatto del tutto estraneo alla propria vigilanza.
  • Nel giudizio di legittimità la censura sui danni liquidati deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi di prova richiamati dal giudice di merito; la mera contestazione assertiva dell’importo non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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