Cassazione Civile, Sentenza n. 991/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado e aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008 (IRES, IRAP, IVA). L'Amministrazione aveva riqualificato la società cooperativa come una società di capitali unipersonale, contestando la sussistenza del requisito di mutualità e della pluralità dei soci e ritenendo che le società del gruppo fossero state utilizzate per creare artificialmente crediti IVA in compensazione. Il ricorrente deduceva violazione di varie norme del codice civile relative alle cooperative (artt. 2462, 2519, 2522, 2545-octies, 2545-undecies, 2475, 2475-bis) e contestava la ricostruzione fattuale operata dalla C.T.R.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la C.T.R. avesse svolto un accertamento di fatto sui concreti elementi probatori (mancanza di pluralità dei soci dal 18 marzo 2007, assenza di verbali e consigli, continuazione dell'attività nonostante liquidazione formale, ruolo dominante del Molinari) e che la riqualificazione della natura giuridica della società fosse rientrata nei poteri dell'Ufficio e del giudice tributario. Pertanto il ricorso non ha efficacemente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €5.500,00 oltre spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari all'importo previsto, nonché alla condanna al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla presunta applicabilità dell'art. 2462 alle cooperative è stata ritenuta irrilevante: la Corte ha fondato la decisione su accertamenti di fatto relativi alla perdita del requisito mutualistico e non su una mera questione di diritto formale riconducibile a tale norma.
La tesi del ricorrente che nelle cooperative per le obbligazioni risponda solo l'ente è stata superata dalla valutazione fattuale della C.T.R.: essendo stata ricostituita la sostanziale unicità del dominus e la funzione personale del socio unico, la riqualificazione ha prodotto le conseguenze patrimoniali e responsabilistiche contestate dall'Amministrazione.
La norma sullo scioglimento per riduzione del numero dei soci è stata presa in considerazione nel quadro fattuale ma non ha impedito la ricostruzione operata dalla C.T.R. circa la continuazione dell'attività e l'assenza di mutualità, elementi che giustificano la riqualificazione.
La perdita del requisito di mutualità prevista dall'ordinamento è stata valutata nella prospettiva fattuale: il giudice d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi che rendono inefficace la qualifica cooperativa ai fini dell'accertamento fiscale.
La presunta trasformazione di fatto da cooperativa a società lucrativa è stata riconosciuta dalla C.T.R. sulla base degli elementi probatori; la Corte di Cassazione ha ritenuto che si trattasse di valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non con adeguata censura che non è stata fornita.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla gestione societaria, la norma non ha inficiato la ricostruzione della C.T.R. secondo cui la gestione è stata di fatto esercitata dal Molinari in totale autonomia, elemento fattuale decisivo per la riqualificazione.
Analogamente all'art. 2475, la Corte ha ritenuto che gli aspetti organizzativi e gestori siano stati oggetto di accertamento fattuale dalla C.T.R., il cui esito non è stato validamente contestato in cassazione.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La determinazione del maggior reddito con metodo induttivo è stata ritenuta correttamente impiegata dall'Amministrazione e confermata dalla C.T.R. in presenza di elementi circumstanziali idonei a dimostrare l'uso fraudolento delle società per creare finti crediti IVA.
art. 13, comma 1-quater e 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha rilevato i presupposti per applicare le maggiorazioni/contributi previsti dalla norma, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La riqualificazione della natura giuridica di una società (es. da cooperativa a società di capitali) è essenzialmente un accertamento di fatto: occorre valutare pluralità dei soci, funzionamento degli organi sociali, attività effettiva e rispetto dello scopo mutualistico.
- In Cassazione i motivi che contestano valutazioni di fatto sono spesso inammissibili se non espongono in modo chiaro e congruo le ragioni per cui le conclusioni fattuali sarebbero errate; è quindi cruciale produrre e indicare elementi di prova concreti già in sede di merito.
- Quando l'Amministrazione fiscale utilizza il metodo induttivo (art. 39 DPR 600/1973) la sua legittimità dipende dalla sussistenza di elementi probatori che giustifichino il ragionevole affidamento su ricostruzioni alternative del reddito o dell'IVA; contestare l'accertamento richiede controprove documentali e circostanziali.
- La mera richiamo formale alle norme codicistiche delle cooperative non è sufficiente a impedire la riqualificazione se dal quadro fattuale emerge che la società è stata utilizzata come strumento per interessi personali e per operazioni artificiali.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è fondamentale documentare la pluralità dei soci, le riunioni e deliberazioni degli organi sociali, la concreta reciprocità dei rapporti mutualistici e l'assenza di profili di simulazione o frode.
- Il rischio di condanna alle spese e a contributi aggiuntivi aumenta quando il ricorso alla Cassazione si limita a censurare fatti già accertati senza proporre una plausibile ricostruzione alternativa o nuove prove.
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