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Sentenza

Sentenza n. 11328/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L'ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dal ricorrente -domanda n. 44488 del 26.05.2025

Giustizia amministrativa202602967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 26 maggio 2025. L'Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza adottare il provvedimento conclusivo. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio, poiché il termine massimo previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali era decorso senza una decisione espressa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione avverso il silenzio, rilevando che il termine massimo per provvedere, individuato in 120 giorni dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, era scaduto il 26 settembre 2025. L'enorme numero di domande analoghe, superiore a 26.500, la complessità delle questioni interpretative e la necessità di considerare le conseguenze dell'errore amministrativo non sono state ritenute sufficienti a giustificare il ritardo, pur essendo state considerate nella determinazione del termine assegnato dal giudice. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il procedimento di riconoscimento deve essere definito entro il termine massimo considerato dal giudice pari a 120 giorni; il superamento di tale termine, in assenza di provvedimento espresso, integra inerzia illegittima.

  • art. 7 d.l. 71/2024, convertito in l. 106/2024

    La disposizione è richiamata quale intervento legislativo volto a fronteggiare le problematiche relative al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

Massime di principio

  • Il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, in assenza di un provvedimento espresso, integra silenzio-inadempimento e legittima l'azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • L'elevato numero di istanze pendenti, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole e secondo i termini stabiliti dalla legge.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato in relazione alle concrete difficoltà organizzative e alla mole del contenzioso, senza legittimare ulteriori ritardi indefiniti.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l'esercizio sostitutivo del potere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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