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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34846/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia originava da un contratto di collaborazione professionale relativo ad attività di consulenza e assistenza per la realizzazione di progetti nell'ambito di programmi di offset, con compenso parametrato alla remunerazione corrisposta alla committente per ciascun progetto. La società committente aveva agito per la restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza, ottenendo dal Tribunale la condanna del professionista alla restituzione di euro 67.260,39. Il convenuto aveva eccepito l'improponibilità della domanda per effetto di una clausola compromissoria contenuta nel contratto, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta ad arbitro. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-ter c.p.c. Il ricorrente, con regolamento di competenza, deduceva: 1) erronea qualificazione della domanda come ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., poiché essa sarebbe derivata dal rapporto contrattuale e avrebbe dovuto quindi soggiacere alla clausola compromissoria; 2) mancata considerazione del collegamento tra la questione del recesso e l'oggetto della lite; 3) erronea interpretazione ex art. 1362 c.c. della clausola compromissoria, che, secondo il ricorrente, non doveva essere letta in senso restrittivo ma alla luce della comune volontà delle parti. La società resistente chiedeva l'inammissibilità o comunque il rigetto del regolamento.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del regolamento di competenza, ritenendo ammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 43 c.p.c. quando la parte contesti solo la decisione sulla competenza anche se il giudice d'appello abbia pronunciato nel merito. Nel merito, però, ha rigettato il regolamento. Ha interpretato la clausola compromissoria nel senso che essa non devolveva agli arbitri tutte le controversie nascenti dal contratto, ma solo quelle relative alla sussistenza dei presupposti del recesso unilaterale senza preavviso della committente, in presenza di atti o comportamenti lesivi dell'interesse del committente. Poiché la domanda della società riguardava la restituzione di somme versate in eccedenza, tale domanda non rientrava nell'ambito oggettivo della clausola arbitrale, a prescindere dalla sua qualificazione come indebito oggettivo o azione contrattuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.c.

    regolamento di competenza

    Il regolamento di competenza è ammissibile quando la parte contesta soltanto la decisione sulla competenza, anche se il giudice di appello ha definito anche il merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    inammissibile, ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ.

    L'inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non impedisce la proposizione del regolamento di competenza avverso la decisione sulla competenza.

  • art. 2033 c.c.

    ripetizione di indebito oggettivo

    La Corte ha ritenuto non निर्णinante la qualificazione della domanda come indebito oggettivo, poiché comunque la controversia non rientrava nella clausola compromissoria.

  • art. 1362 c.c.

    interpretazione della clausola compromissoria

    La clausola deve essere interpretata secondo la comune volontà delle parti; nel caso concreto, il suo tenore testuale la limitava alle controversie sui presupposti del recesso unilaterale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è ammissibile quando la parte impugna esclusivamente la statuizione sulla competenza, anche se la decisione impugnata contiene altresì una pronuncia di merito.
  • La clausola compromissoria va interpretata in modo da individuare l'effettivo ambito oggettivo devoluto agli arbitri; se essa è riferita a specifiche controversie, non può essere estesa a tutte le liti connesse al contratto.
  • Quando una clausola arbitrale è circoscritta alle controversie sui presupposti di un recesso unilaterale, restano fuori dalla devoluzione arbitrale le domande aventi ad oggetto la restituzione di somme o altre pretese non incidenti su quei presupposti.
  • La corretta qualificazione della domanda può essere irrilevante ai fini della competenza arbitrale quando, in ogni possibile veste giuridica, la controversia non ricade nell'oggetto della clausola compromissoria.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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