Cassazione Civile, Ordinanza n. 39543/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un contratto di cessione d'azienda tra due società, fondato sulla ritenuta non congruità del corrispettivo pattuito. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso delle società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza di appello per motivazione meramente apparente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e al vizio di motivazione per relationem non sorretta da autonoma valutazione critica dei motivi di gravame. Le società resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo anche la mancata puntuale riproduzione della motivazione di primo grado e l'asserito difetto di specificità dell'appello erariale.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia e ha accolto il motivo. Ha affermato che la sentenza della CTR era affetta da motivazione solo apparente: il giudice d'appello si era limitato a richiamare e riprodurre, in modo generico e acritico, la decisione di primo grado e le argomentazioni delle contribuenti, senza confrontarsi in modo effettivo con le censure dell'appello. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione quando questa sia meramente apparente o inesistente sul piano sostanziale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e intelligibile; la motivazione solo apparente integra nullità del provvedimento.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; l'onere è assolto se dall'atto risulta comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni di dissenso sono desumibili dall'atto nel suo complesso.
Le disposizioni eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia, come la sanzione di inammissibilità dell'appello, devono essere interpretate restrittivamente.
Massime di principio
- È nulla la sentenza d'appello motivata per relationem alla decisione di primo grado quando il giudice si limiti a una generica adesione o a formule di stile, senza un esame critico dei motivi di gravame e senza autonoma ragione decisoria.
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è misura eccezionale e va applicata in senso restrittivo: è sufficiente che l'atto, letto complessivamente, esprima inequivocabilmente la volontà di censurare la decisione impugnata.
- La mera riproduzione o condivisione acritica delle argomentazioni del primo giudice non soddisfa il requisito costituzionale e processuale della motivazione della sentenza.
- Quando il vizio denunciato è processuale e riguarda il contenuto degli atti del processo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti rilevanti ai fini della verifica del vizio dedotto.
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