Cassazione Penale, Sentenza n. 51442/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Agrigento del 27/07/2023 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e non aveva convalidato il fermo dei quattro indagati, riqualificando il fatto da pirateria (art. 1135 cod. nav.) in reato di estorsione/rapina (art. 628-629 c.p.) commesso al di fuori delle acque territoriali. Il Procuratore deduceva violazione di legge e censurava la lettura restrittiva della definizione di "pirateria", sostenendo che la nozione include anche condotte estorsive e che, per principio di specialità e per le previsioni della Convenzione di Montego Bay, sussiste la giurisdizione italiana (anche in virtù della giurisdizione universale prevista dall'art. 105 della Convenzione e dall'art. 7, n. 5 c.p.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che l'art. 1135 cod. nav. e la definizione di "piracy" dell'art. 101 della Convenzione di Montego Bay (testo originale inglese) debbano essere interpretati con riferimento al termine "depredation", più ampio della traduzione italiana "rapina", comprendendo quindi anche le sottrazioni operate con violenza o con costrizione (ossia anche estorsione). Ha affermato il principio di specialità dell'art. 1135 cod. nav. rispetto agli artt. 628-629 c.p., con conseguente prevalenza della normativa sulla pirateria e applicazione del regime di giurisdizione universale previsto dall'art. 105 della Convenzione richiamato dall'art. 7, n. 5 c.p. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio: il fermo operato dal pubblico ministero nei confronti degli odierni indagati era legittimo e andava convalidato (con specifico riferimento a Chika Nader, Adnan Knessi e Hatem Banour, considerati identificati con difficoltà e con pericolo di fuga ai sensi dell'art. 384 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 1135 codice della navigazione
il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera
La Corte interpreta "depredazione" in senso ampio, comprensivo di qualsiasi sottrazione violenta o coartativa di beni (includendo quindi anche estorsione), e ritiene l'articolo norma speciale rispetto agli artt. 628-629 c.p.
art. 101 Convenzione delle Nazioni Unite su diritto del mare (Montego Bay, 1982)
any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation
Il testo originale inglese usa "depredation", termine più ampio della traduzione italiana "rapina"; la Corte assume che la definizione internazionale includa atti di violenza, sequestro e ogni forma di depredazione, ricomprendendo così anche estorsioni commesse con coercizione a bordo di una nave.
art. 1137 codice della navigazione
il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale della Repubblica commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice
Collegamento normativo che amplia la nozione di depredazione anche alle condotte punite come rapina o estorsione commesse sul litorale, rafforzando la lettura che include tali fattispecie nella nozione di pirateria/depredazione.
art. 628 codice penale (rapina)
Riferimento alla fattispecie di rapina; la Corte conclude che, rispetto all'art. 1135 cod. nav., la norma sul piratezza ha carattere di specialità e quindi prevale quando la condotta colpisce una nave o il suo carico.
art. 629 codice penale (estorsione)
Riferimento alla fattispecie di estorsione; la Corte ritiene che l'estorsione coercitiva a bordo, se rientrante nella nozione di depredazione/violenza, sia ricompresa nell'ambito dell'art. 1135 cod. nav.
art. 105 Convenzione di Montego Bay
nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buonafede
Stabilisce la base della giurisdizione universale sugli atti di pirateria in alto mare; la Corte la collega all'art. 7, n. 5 c.p. per affermare la giurisdizione italiana.
ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana
Fonte legislativa interna che consente l'applicazione della legge penale italiana ai reati per i quali le convenzioni internazionali prevedono giurisdizione universale (es. art. 105 Montego Bay).
art. 15 codice penale (concorso apparente di norme / principio di specialità)
Principio di specialità: la norma speciale (art. 1135 cod. nav.) prevale sulle norme penali generali (rapina/estorsione) quando la fattispecie astrattamente rientra nella disciplina sulla pirateria.
art. 384 codice di procedura penale (misure cautelari - pericolo di fuga)
Richiamato per giustificare la convalida del fermo: la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga, anche per difficoltà di identificazione degli indagati, a presidio della legittimità del fermo.
Massime di principio
- La nozione di "pirateria" va interpretata secondo il testo originale inglese della Convenzione di Montego Bay: il termine "depredation" è più ampio della traduzione italiana "rapina" e comprende ogni sottrazione violenta o coartativa, incluse estorsioni a bordo.
- Quando la condotta riguarda una nave, il suo carico o persone imbarcate, l'art. 1135 cod. nav. è norma speciale rispetto agli artt. 628-629 c.p.; si applica il principio di specialità (art. 15 c.p.) e la fattispecie deve essere trattata come pirateria anziché come rapina o estorsione autonoma.
- Per atti qualificabili come pirateria in acque internazionali opera la giurisdizione universale (art. 105 Convenzione Montego Bay) richiamata dall'art. 7, n. 5 c.p.; pertanto lo Stato che interviene può esercitare la propria giurisdizione anche se il fatto è avvenuto fuori dalle acque territoriali.
- La valutazione sulla sussistenza della pirateria non dipende dalla cooperazione materiale della vittima (distinzione vis absoluta/vis relativa): la presenza di coercizione e di impossibilità di scelta della vittima può integrare l'elemento di violenza richiesto dalla definizione di depredazione.
- In casi analoghi occorre verificare (i) la natura della condotta (violenta, sequestro, depredazione), (ii) il contesto spaziale (alto mare, zona contigua, acque territoriali), e (iii) la qualifica soggettiva e il ruolo degli autori (comandante/ufficiale/equipaggio), perché questi elementi determinano l'applicabilità dell'art. 1135 cod. nav. e la conseguente giurisdizione e misure cautelari.
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