Cassazione Penale, Sentenza n. 51426/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cerroni impugna la sentenza di conferma della sua condanna per il reato previsto dall\'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA per 934.127,00 euro relativo all\'anno d\'imposta 2013), deducendo sette motivi: 1) illegittima esclusione di ammissibilità dei motivi aggiunti in appello; 2) vizio di motivazione circa la sussistenza dell\'elemento soggettivo: contestata attribuzione di conoscenza della decozione della società nonostante fosse stato nominato commissario liquidatore pochi giorni prima; 3) contestazione della responsabilità per mancato accantonamento di somme anteriori alla sua carica e rilievo che la precedente amministratrice era stata assolta; 4) mancata valutazione degli atti che proverebbero le iniziative per il recupero dei crediti (soprattutto verso PA) e la causa della crisi di liquidità; 5) omissione di considerare che al momento dell\'assunzione dell\'incarico non c'erano risorse per pagare le imposte e riferimenti a iniziative quali polizza fideiussoria del 2010; 6) carenze motivazionali ed omissione di valutare consulenze tecniche e documentazione in atti; 7) vizio sulla prescrizione, mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e critica alla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato (alcuni motivi anche inammissibili). È stata confermata la responsabilità penale di Cerroni per il reato di cui all\'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 relativo all\'omesso versamento dell\'IVA per 934.127,00 euro per l\'anno 2013 e la condanna pronunciata in sede di merito. Sono state respinte le censure circa l\'ammissibilità dei motivi aggiunti (la Corte territoriale aveva comunque esaminato la maggior parte delle ragioni addotte), la pretesa distinzione tra commissario liquidatore e amministratore (la Corte ha riaffermato che il liquidatore è tenuto al versamento delle imposte), l\'utilizzo di fatti antecedenti o generici (polizza del 2010 e iniziative generiche di recupero crediti ritenute non rilevanti o non documentate), l\'asserita esclusione della responsabilità per crisi finanziaria (irrilevante rispetto all\'IVA incassata e non accantonata). La prescrizione è stata ritenuta non maturata (calcolo del termine tenuto conto della sospensione dal 23/10/2019 al 21/10/2020, slittamento al 27/06/2023). La ratio della Corte ha inoltre escluso la non punibilità per tenuità (importo dell\'imposta evasa superiore alla soglia) e ha ritenuto congrua la determinazione della pena nel minimo edittale: ricorso rigettato.
Norme richiamate
Norma applicata per l\'imputazione di omesso versamento dell\'IVA; la Corte afferma che la responsabilità penale compete anche al commissario liquidatore avente l\'obbligo materiale di adempiere l\'obbligazione tributaria
Richiamato in motivazione dalla difesa ma ritenuto non pertinente rispetto al capo di imputazione fondato sull\'art. 10-ter, distinta per oggetto e struttura
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa dalla Corte in ragione dell\'importo elevato dell\'imposta evasa (oltre la soglia prevista)
Regole sulla prescrizione (criteri di computo e sospensione dei termini)
La Corte ha computato correttamente i termini di prescrizione includendo il periodo di sospensione (23/10/2019-21/10/2020), con conseguente esclusione della maturazione della prescrizione alla data odierna
Massime di principio
- Il commissario liquidatore può essere ritenuto penalmente responsabile per l\'omesso versamento di imposte (IVA) se rientra nei soggetti tenuti al materiale adempimento dell\'obbligazione tributaria; la qualifica differente da amministratore non esclude di per sé la responsabilità
- La mera nomina pochi giorni prima della scadenza non esclude automaticamente l\'elemento soggettivo (dolo/colpa) se il soggetto era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole dello stato patrimoniale della società
- Le difficoltà finanziarie o la crisi di liquidità non sono in genere sufficiente giustificazione per trattenere IVA già incassata: l\'IVA è considerata imposta raccolta dall\'agente economico e il mancato accantonamento può integrare il reato
- La documentazione probatoria deve essere concreta e prodotta in modo non generico: allegazioni vaghe su iniziative per il recupero crediti o su polizze antecedenti al dies delicti hanno scarso valore esonerativo
- Motivi nuovi proposti in appello devono essere collegati e sviluppare i motivi originari; l\'introduzione di questioni sostanzialmente nuove può essere dichiarata inammissibile, salvo che costituiscano specificazioni funzionalmente collegate
- La non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando l\'importo dell\'imposta evasa supera la soglia prevista; l\'ammontare rileva centralmente nell\'applicazione della norma
- La prescrizione va calcolata attentamente tenendo conto dei periodi di sospensione; eccezioni procedurali o temporanee sospensioni possono differire notevolmente la data di maturazione della prescrizione
- In appello e in cassazione le doglianze generiche senza puntuale indicazione di elementi di fatto o prova non superano il vaglio motivazionale: l\'onere di indicare riferimenti documentali specifici è essenziale per ottenere riconsiderazioni
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