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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51428/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la responsabilità penale di Iosa Gionatan per omesso versamento di ritenute (art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000) e per omesso versamento IVA (art. 10‑ter D.Lgs. 74/2000) riferiti agli anni d'imposta 2014 e 2015. Il ricorrente articolava sei motivi: (1) diniego della rinnovazione dell'istruttoria e mancata ammissione di perizia contabile; (2) vizio di valutazione della prova e mancata considerazione di una crisi di liquidità dovuta al fallimento di un cliente (Lucchini S.p.A.) che avrebbe reso impossibile il pagamento delle imposte; (3) difetto di allegazione e mancata considerazione dei versamenti effettuati in esecuzione di piani di rateizzazione; (4) omessa valutazione di sentenze passate in giudicato (assoluzioni relative al 2013); (5) contrasto tra deposizioni della Guardia di Finanza e risultanze documentali circa i mancati incassi da Lucchini e la destinazione della liquidità; (6) mancata considerazione delle esigenze di continuità aziendale e dell'istituto della transazione fiscale (art. 182 L.F.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'appello sulla base delle risultanze di merito (documenti fiscali, modelli 770, bilanci e deposizioni testimoniali), valutando che la rinnovazione dell'istruttoria e la perizia contabile non erano indispensabili. Ha confermato il principio secondo cui la situazione di difficoltà finanziaria o il mancato incasso da debitori insoventi non esclude automaticamente la responsabilità per omesso versamento di ritenute e IVA, atteso che l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione e che l'eventuale rischio d'impresa non giustifica il mancato adempimento. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000 art. 10‑bis

    L'omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni è penalmente rilevante: l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle somme e la crisi di liquidità non esclude automaticamente la responsabilità.

  • D.Lgs. 74/2000 art. 10‑ter

    L'omesso versamento dell'IVA è penalmente rilevante anche se dovuto a mancato incasso da parte del cliente; l'obbligo di versamento non dipende dall'effettiva riscossione e il mancato adempimento può rientrare nell'ordinario rischio d'impresa.

  • Codice di procedura penale art. 606 (lett. b, c, d, e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle prove e sulla rinnovazione dell'istruttoria (necessità dell'indispensabilità della prova per ammettere rinnovazione).

  • D.P.R. 602/1973 art. 19, comma primo‑quinquies

    Prevede la possibilità di rateizzazioni straordinarie per contribuenti in grave situazione economica; la Corte ha ritenuto che le rateizzazioni della società riguardassero debiti diversi da quelli contestati e non scagionassero automaticamente il ricorrente.

  • Legge fallimentare art. 182

    I riferimenti alla transazione fiscale e alla continuità aziendale non sono esclusivi di responsabilità penale se non accompagnati da prove concrete e valutazioni di merito convincenti; la Corte ha ritenuto che tali esigenze non fossero sufficienti a escludere il dolo o la responsabilità.

  • D.L. 137/2020 art. 23, comma 8

    Riferimento procedurale impiegato per il trattamento del ricorso in Cassazione; ha inciso sull'iter processuale ma non sul merito sostanziale del reato.

Massime di principio

  • La mera crisi di liquidità o il mancato incasso da clienti insolventi non costituiscono di per sé una causa di esclusione della responsabilità penale per omesso versamento di ritenute o IVA: l'obbligo tributario sussiste indipendentemente dall'effettiva riscossione.
  • Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria o di perizia contabile in sede di appello o di cassazione sono eccezionali: occorre dimostrare l'indispensabilità della prova per decidere la regiudicanda; perizie neutre raramente rientrano tra le prove decisive valutate in Cassazione.
  • Le valutazioni di fatto e l'attendibilità delle prove sono rimessi al giudice di merito; la Corte di legittimità può sindacare solo la congruità e la completezza della motivazione, non sostituire la propria valutazione probatoria.
  • Per difendersi efficacemente dall'accusa di omesso versamento è necessario produrre documentazione precisa che colleghi i pagamenti e le rateizzazioni agli specifici anni d'imposta contestati; prova generica di difficoltà economiche o del fallimento di un cliente è insufficiente.
  • Gli istituti concorsuali/conciliativi come la transazione fiscale o la rateizzazione possono essere rilevanti ma devono essere dimostrati in modo dettagliato (piani specifici, imputazione dei pagamenti, provvedimenti amministrativi) per incidere sulla qualificazione della condotta penale.

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