Cassazione Penale, Sentenza n. 51431/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo di aver comunque presentato la dichiarazione IVA (seppur tardivamente), consentendo il recupero delle imposte, e contestando la sussistenza del dolo specifico richiesto per il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha richiamato che il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 è delitto omissivo proprio, istantaneo e unisussistente, perfezionandosi al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione: la dichiarazione presentata entro 90 giorni è tardiva; quella presentata dopo 90 giorni si considera omessa e integra il reato. Non è riconosciuta la figura della "super-tardiva" invocata dal ricorrente. Sul piano del dolo, la Corte ha ribadito che può desumersi dall'entità del superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'ammontare del tributo dovuto; il minimo scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato non elimina l'inadempimento né l'elemento psicologico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende in conformità al richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
Il reato è un delitto omissivo proprio, istantaneo e unisussistente; si consuma al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Dichiarazioni presentate entro 90 giorni sono tardive (non omesse); quelle presentate dopo 90 giorni sono omesse e integrano il reato.
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per giustificare il criterio di equità nel disporre un contributo alla Cassa delle Ammende quando non sussistono ragioni per ritenere che il ricorso sia stato proposto colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per l'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 è fondamentale distinguere tra dichiarazione "tardiva" (presentata entro 90 giorni dalla scadenza) e dichiarazione "omessa" (presentata dopo 90 giorni): solo quest'ultima integra il reato.
- La consumazione del reato è un momento determinato (il 90° giorno) e non è sanabile con una presentazione successiva: non esiste la figura della "super-tardiva" che escluda l'omissione penale.
- La prova del dolo di evasione può essere desunta dall'entità dell'omissione rispetto alla soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'obbligato riguardo all'ammontare dell'imposta; piccole discrepanze non sono di per sé sufficienti a escludere il dolo se permane l'inadempimento.
- In difesa, per contrastare la sussistenza del reato, è utile dimostrare documentalmente la presentazione entro i 90 giorni, il versamento tempestivo delle imposte, oppure l'assenza di consapevolezza dell'esatto ammontare dovuto o circostanze obiettive che escludano il dolo.
- In casi di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; la Corte valuta anche l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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