Cassazione Penale, Sentenza n. 51432/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di norme processuali dovuta all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nella fase di appello (mancata notificazione né al domicilio eletto, né in carcere, né alla residenza); (2) violazione di legge per il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (benefit/causa di non punibilità o estinzione parziale della pena).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito il secondo. Ha constatato l'integrazione della nullità assoluta prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. per la mancata notifica del decreto di citazione in appello e ha ritenuto che la sola presenza di un difensore di fiducia in udienza non fosse idonea a sanare il vizio in assenza di prova di una notifica, anche irregolare, che abbia comunque raggiunto lo scopo di dare effettiva conoscenza dell'atto al destinatario. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il prosieguo.
Norme richiamate
Legge n.401 del 1989, art. 4, comma 4-bis
Norma sostanziale in base alla quale l'imputato era stato condannato; la sentenza impugnata confermava la condanna per tale fattispecie, ma la Cassazione non è entrata nel merito a seguito dell'annullamento per vizio procedurale.
Art. 131-bis codice penale
Motivo di ricorso relativo al diniego dell'applicazione della norma attenuante/beneficio; la Cassazione ha ritenuto questo motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo alla nullità processuale, quindi non deciso nel merito.
Art. 179 codice di procedura penale
Norma sulle nullità assolute; la Corte ha ritenuto integrata la nullità per la mancata notifica dell'atto (decreto di citazione in appello) nei luoghi indicati dalla legge, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023 (Brancolini, Rv. 284810-01)
Principio interpretativo richiamato secondo cui la sanatoria della notifica è ammessa solo se è dimostrata almeno una notifica, anche se irregolare, che abbia prodotto la conoscenza effettiva dell'atto; la semplice presenza di un difensore senza elementi probatori della conoscenza non basta a sanare la nullità.
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto di citazione in appello al domicilio eletto, alla residenza o al luogo di detenzione integra nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.; tale nullità può determinare l'annullamento della decisione impugnata.
- La presenza in udienza di un difensore di fiducia non è di per sé sufficiente a sanare l'assenza di notifica: per la sanatoria è necessaria la prova, anche se relativa a una notifica irregolare, che l'atto sia comunque pervenuto e abbia determinato la conoscenza effettiva da parte del destinatario.
- Quando sussiste una nullità assoluta procedurale rilevante, la Cassazione può annullare la sentenza senza decidere sul merito di censure sostanziali (ad es. domanda di applicazione di art. 131-bis), con trasmissione degli atti per il prosieguo al giudice di merito.
- Per la difesa: conservare e produrre prove della ricezione degli atti (ricevute di notifica, attestazioni di avvenuta consegna in carcere, comunicazioni al difensore) è essenziale per evitare che un vizio formale determini l'annullamento o l'insuccesso di questioni di merito.
- Per l'accusa/ufficio processuale: rispettare scrupolosamente le formalità di notifica previste dalla legge, soprattutto in presenza di imputati detenuti, per evitare lo spegnimento del giudizio di merito per vizi di forma.
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