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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51424/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio della Corte di appello di Milano che, dopo annullamento con rinvio operato dalla Corte di cassazione (sent. n. 812/2022), aveva rideterminato la pena per omicidio colposo (sinistro stradale del 18 giugno 2014) portandola da 3 anni a 2 anni e 4 mesi. Il ricorrente ha dedotto principalmente: (i) vizio di motivazione per non aver applicato la lex mitior rappresentata dall'art. 589-bis cod. pen. (comma 7) che prevede la diminuzione della pena fino alla metà quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole; (ii) in subordine, che la contribuzione colposa della vittima avrebbe dovuto comportare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o comunque una riduzione più consistente della pena rispetto agli 8 mesi operati dalla Corte di appello in sede di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione circa l'applicabilità del comma 7 dell'art. 589-bis (introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41) al fatto commesso il 18 giugno 2014 fosse già stata definitivamente decisa nella sentenza n. 812/2022 (che aveva respinto l'argomento contrario), per cui il giudice del rinvio era vincolato e non poteva riesaminare l'applicabilità di quella norma. Anche la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era già stata definita nella sentenza rescindente. La Corte ha ritenuto congrua la riduzione di pena operata dal giudice del rinvio (8 mesi), considerata non trascurabile e motivata con la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    "l'evento non sia esclusiva conseguenza della azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà"

    Norma introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 che configura l'omicidio stradale come fattispecie autonoma e prevede al comma 7 una possibile diminuzione della pena fino alla metà se è accertato un concorso di colpa della vittima; tuttavia la sua applicabilità retroattiva o come lex mitior dipende dal momento del fatto e dall'interpretazione già data dalla giurisprudenza, che nel caso concreto aveva escluso la sua applicabilità ai fatti del 18 giugno 2014.

  • art. 2, comma 4, cod. pen. (principio del favore rei/lex mitior)

    Principio generale secondo il quale la legge penale più favorevole si applica anche se sopravvenuta; nel caso oggetto del giudizio la valutazione circa l'applicazione della norma sopravvenuta è stata preclusa perché la questione era stata già risolta definitivamente dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente.

  • legge 23 marzo 2016, n. 41

    Norma che ha introdotto l'art. 589-bis nel codice penale, istituendo il trattamento sanzionatorio specifico per l'omicidio stradale; la sua introduzione ha effetto solo nei termini stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza sul punto.

  • art. 62, n. 5 cod. pen. (attenuante per concorso del fatto della persona offesa)

    Previsione che riguarda il concorso del fatto della persona offesa ma, come osservato nella decisione, si riferisce alla fattispecie del fatto doloso della persona offesa e pertanto non è applicabile automaticamente alla fattispecie di omicidio colposo qui valutata.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione, in una precedente pronuncia rescindente, ha definitivamente deciso una questione di diritto, il giudice del rinvio è vincolato e non può riesaminare quella stessa questione.
  • Il principio della lex mitior (art. 2, comma 4 c.p.) consente l'applicazione di norme sopravvenute più favorevoli, ma tale applicazione può essere esclusa quando la giurisprudenza di legittimità abbia già definitivamente risolto l'ammissibilità o l'ambito di applicazione della norma.
  • L'art. 589-bis (e il suo comma 7) prevede una specifica misura mitigatoria in caso di concorso di colpa della vittima per i delitti stradali, ma la sua operatività dipende dal momento del fatto e da decisioni giurisprudenziali precedenti sulla retroattività o applicabilità.
  • La riconduzione del concorso di colpa della vittima alle attenuanti generiche non è automatica: occorre valutare se i presupposti normativi e la giurisprudenza consentono il riconoscimento, specie quando esistono norme specifiche o decisioni della Corte che hanno escluso tale possibilità.
  • Il giudice, nel determinare la pena, può modulare la riduzione operata per la contribuzione colposa della vittima in funzione della gravità del fatto e delle condizioni personali dell'imputato (es. precedenti penali), e tale modulazione, purché motivata, può essere ritenuta legittima anche se non conduce al massimo teorico della riduzione.
  • I motivi di cassazione che ripropongono questioni già definitivamente risolte dalla giurisprudenza di legittimità sono suscettibili di inammissibilità.

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