Sentenza del 01/07/2015 n. 13466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.G. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e negato il rimborso parziale della ritenuta IRPEF applicata nel 2000 sull’indennità supplementare per incentivo all’esodo. Il contribuente aveva presentato l’istanza di rimborso nel 2007. Ha sostenuto, da un lato, che gli interventi della Corte di giustizia dell’Unione europea sul regime fiscale discriminatorio in base al sesso impedissero di applicare la decadenza prevista per il rimborso; dall’altro, che il diritto al rimborso sul merito fosse coperto da giudicato interno, poiché l’Ufficio non aveva eccepito la decadenza in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. 602/1973 si applica anche quando l’imposta sia stata versata in base a una norma poi dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione: la pronuncia europea non riapre rapporti ormai esauriti per decadenza. Ha inoltre escluso il giudicato interno, perché la decadenza dal diritto al rimborso tributario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e può essere dedotta per la prima volta in appello, salvo che sul punto si sia formato un giudicato interno espresso. Spese del giudizio di cassazione compensate, in ragione della necessità dell’intervento delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia
Il termine per chiedere il rimborso decorre dal versamento o dall’effettuazione della ritenuta e vale anche se, successivamente, la norma nazionale sulla cui base l’imposta era stata applicata è dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.
la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti ex art. 2969 cod. civ. , è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio
La decadenza relativa alla richiesta di rimborso tributario non è nella disponibilità delle parti e può essere rilevata d’ufficio in ogni fase del processo; può quindi essere eccepita per la prima volta in appello, salvo che sul punto sia già intervenuto un giudicato interno espresso.
Art. 17, comma 4-bis, del TUIR, nella numerazione allora vigente (poi art. 19, comma 4-bis)
proprio con riferimento alla medesima fattispecie, concernente il regime di tassazione, differenziato in base al sesso, delle somme corrisposte al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, dettato dal TUIR, art. 17, comma 4 bis, (poi art. 19, comma 4 bis, "nuovo" TUIR)
La disposizione disciplinava la tassazione delle somme corrisposte per incentivare l’esodo dei lavoratori; nel caso deciso, la controversia riguardava il regime differenziato in base al sesso e il relativo rimborso era comunque soggetto al termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. 602/1973.
Massime di principio
- Una successiva pronuncia della Corte di giustizia che dichiari incompatibile con il diritto dell’Unione la norma su cui si fondava un prelievo non consente di superare i termini nazionali di decadenza già maturati per chiedere il rimborso: i rapporti esauriti restano fermi per esigenze di certezza giuridica.
- La decadenza dal diritto al rimborso di un tributo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e può essere dedotta per la prima volta in appello, a meno che sulla questione si sia formato un giudicato interno espresso.
- La mera decisione di primo grado favorevole al contribuente sul diritto al rimborso non impedisce l’esame della decadenza in appello quando essa non sia stata definita da un giudicato interno espresso.
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