Sentenza del 06/12/2017 n. 5129 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Cartella di pagamento - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento per difetto di motivazione. La cartella non esponeva in modo compiuto, comprensibile e non criptico le ragioni delle riprese dell'Ufficio, né indicava chiaramente la qualificazione e l'ammontare del tributo richiesto. Secondo il principio richiamato, quando la cartella non si limita a un controllo meramente formale ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, ma modifica o contesta le pretese indicate dal contribuente nella dichiarazione, essa incorpora un'attività sostanzialmente accertativa e deve consentire una difesa piena ed efficace.
La decisione
La cartella è stata ritenuta non sufficientemente motivata, poiché non può gravare sul contribuente l'onere di ricostruire l'operato dell'Ufficio mediante complesse interpretazioni di codici e numerazioni. In assenza di un precedente avviso di accertamento motivato, la cartella deve contenere una motivazione congrua, sufficiente e intelligibile, con l'indicazione delle ragioni dell'iscrizione a ruolo, della natura del tributo e del relativo importo. Il principio conduce all'annullamento della cartella o, comunque, alla sua invalidità per difetto di motivazione, nei limiti in cui tali carenze impediscano al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
Il controllo previsto dalla norma è un controllo formale della dichiarazione. Se l'Amministrazione va oltre tale verifica e contesta le pretese dichiarate dal contribuente, svolge un'attività sostanzialmente accertativa, che richiede una motivazione adeguata.
Art. 3 della Legge n. 241/1990
Impone, quale principio generale dell'azione amministrativa, la motivazione dei provvedimenti, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione.
Art. 7 della Legge n. 212/2000
Recepisce nel settore tributario l'obbligo di motivazione degli atti fiscali, che devono permettere al contribuente di conoscere in modo chiaro le ragioni della pretesa.
Cass. n. 28318/2005
Una cartella non può essere formulata in modo criptico o basato soltanto su codici e numerazioni: deve indicare chiaramente il tributo richiesto, il relativo ammontare e le ragioni dell'iscrizione a ruolo.
Cass. nn. 26330/2009 e 8934/2014
In mancanza di un precedente avviso di accertamento motivato, la cartella deve essere autonomamente motivata in modo congruo, sufficiente e intelligibile.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento deve consentire al contribuente di comprendere senza ricostruzioni complesse quale tributo viene richiesto, per quale periodo, in quale importo e per quali ragioni.
- Quando la cartella modifica o contesta quanto dichiarato dal contribuente, non è sufficiente una motivazione meramente formale o il semplice richiamo a codici: l'atto deve spiegare la pretesa con un livello di dettaglio adeguato a garantire il diritto di difesa.
- Se manca un precedente avviso di accertamento motivato, la cartella deve contenere una motivazione autonoma, chiara, congrua e intelligibile; in caso contrario può essere impugnata per difetto di motivazione.
- L'obbligo di motivazione non richiede necessariamente una trattazione estesa, ma impone che siano indicati gli elementi essenziali della pretesa e il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
- La validità della cartella va valutata concretamente: la carenza è rilevante quando impedisce o rende eccessivamente difficile individuare la pretesa fiscale e predisporre una difesa consapevole.
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