Sentenza del 06/12/2017 n. 1226 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - costi per sponsorizzazioni - associazioni sportive dilettantistiche - presunzione di inerenza per valori di contribuzione entro la soglia di cui all'art. 90, comma 8 della legge n. 289 del 2002 - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale delle somme corrisposte per sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche. Si discuteva se tali esborsi fossero effettivamente inerenti e deducibili come spese di pubblicità oppure se l'Amministrazione potesse contestarne la natura, l'inerenza o l'effettività. L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 stabilisce, entro il limite annuo complessivo di 200.000 euro, una presunzione della natura pubblicitaria delle somme corrisposte, purché collegate a una specifica attività promozionale del beneficiario.
La decisione
La presunzione opera in favore del soggetto erogante: entro la soglia di 200.000 euro annui, il corrispettivo in denaro o in natura versato a un'associazione sportiva dilettantistica è considerato spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUIR, integralmente deducibile ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione è stata interpretata come una presunzione assoluta della natura pubblicitaria della spesa, come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003. Il testo non riporta però le parti, il numero della sentenza né il dispositivo concreto, pertanto non è possibile indicare con certezza se il ricorso sia stato formalmente accolto o respinto.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di compagini sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a duecentomila euro, costituisce spesa di pubblicità.
La norma introduce una presunzione assoluta della natura pubblicitaria delle somme corrisposte a associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 euro annui, purché il beneficiario svolga una specifica attività promozionale.
Art. 108, comma 2, del TUIR
Le spese qualificate come pubblicitarie sono integralmente deducibili, nel rispetto dei presupposti previsti dalla disciplina fiscale applicabile.
Art. 74 del TUIR, nella numerazione previgente
È il riferimento normativo precedente richiamato in relazione alla disciplina delle spese di pubblicità.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003, paragrafo 8
Ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante.
L'Amministrazione finanziaria riconosce che, entro il limite normativo, la qualificazione pubblicitaria non richiede una valutazione ordinaria dell'inerenza economica della spesa.
Massime di principio
- Le somme pagate da un'impresa a un'associazione sportiva dilettantistica per sponsorizzazione, entro il limite complessivo annuo di 200.000 euro, beneficiano di una presunzione assoluta di natura pubblicitaria.
- La spesa è normalmente integralmente deducibile se esiste un effettivo accordo di sponsorizzazione e il beneficiario svolge una specifica attività promozionale dell'immagine o dei prodotti dell'impresa.
- Per applicare correttamente la presunzione è opportuno conservare contratto, fatture, pagamenti tracciabili e documentazione dell'attività pubblicitaria concretamente svolta.
- La presunzione non dovrebbe essere utilizzata per coprire operazioni inesistenti, pagamenti privi di documentazione o somme non realmente corrisposte; l'effettività dell'operazione resta rilevante.
- Il limite di 200.000 euro è complessivo e annuo: le somme eccedenti tale soglia non beneficiano automaticamente della presunzione e devono essere valutate secondo le ordinarie regole di inerenza, congruità ed effettività.
- Il testo fornito contiene il principio di diritto ma non il dispositivo completo; pertanto l'indicazione del vincitore è ricavata dall'esito sostanziale descritto e dovrebbe essere verificata sulla sentenza integrale.
Testo integrale
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