Sentenza del 06/12/2017 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Biella
Imposta di registro: risoluzione del contratto con applicazione tariffa proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione consensuale della compravendita immobiliare è stata ritenuta soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. La restituzione del bene al precedente proprietario non è stata trattata come una mera cancellazione retroattiva del contratto, ma come un nuovo trasferimento patrimoniale fiscalmente rilevante.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale della risoluzione consensuale, mediante mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 c.c., di un contratto di compravendita immobiliare. Il ricorrente contestava l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale, ritenendo che la risoluzione eliminasse gli effetti del contratto originario. La tesi accolta considera invece la risoluzione consensuale come un autonomo contratto con efficacia ex nunc, cioè dal momento della stipula, idoneo a determinare un nuovo e contrario trasferimento patrimoniale.
Norme richiamate
Art. 1372 del codice civile
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il mutuo consenso costituisce la base giuridica per sciogliere il contratto, ma la risoluzione consensuale produce, secondo l’interpretazione adottata, effetti ex nunc e può integrare un autonomo trasferimento patrimoniale.
Art. 1, Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione assoggetta all’imposta di registro proporzionale gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari. È stata applicata alla risoluzione consensuale in quanto comportante un nuovo e contrario trasferimento della proprietà.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il Testo unico dell’imposta di registro costituisce il quadro normativo fiscale di riferimento per la tassazione degli atti immobiliari e dei relativi trasferimenti patrimoniali.
Massime di principio
- La risoluzione consensuale di un contratto immobiliare non è necessariamente fiscalmente neutra: se produce la retrocessione del bene, può essere qualificata come un nuovo trasferimento soggetto a imposta proporzionale.
- L’efficacia ex nunc della risoluzione significa che gli effetti si producono dal momento dell’accordo, senza cancellare retroattivamente il trasferimento originario.
- Nel valutare l’imposizione occorre distinguere tra semplice eliminazione di obblighi ancora ineseguiti e restituzione di un bene già trasferito: quest’ultima può costituire un autonomo presupposto impositivo.
- La qualificazione civilistica dell’atto come mutuo consenso non esclude una tassazione proporzionale; rilevano soprattutto gli effetti patrimoniali concreti dell’accordo.
- In situazioni analoghe è necessario esaminare il contenuto dell’atto, l’eventuale trasferimento o retrocessione di diritti immobiliari, la data degli effetti e la disciplina vigente al momento della registrazione.
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