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Sentenza

Sentenza del 06/12/2017 n. 1743 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Esposizione di bandiere di Enti non commerciali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 201, emesso per il mancato pagamento dell'imposta sull'esposizione di una bandiera recante il logo Confagricoltura. Ha contestato la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, la mancata individuazione del soggetto responsabile e, soprattutto, l'assenza del presupposto impositivo. Secondo la ricorrente, l'esposizione della bandiera non costituiva diffusione di un messaggio pubblicitario nell'ambito di un'attività commerciale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, ritenendo che l'art. 5 del D.Lgs. 507/1993 assoggetti a imposta soltanto la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nello svolgimento di attività commerciali. Le Unioni provinciali Agricoltori confederate in Confagricoltura sono enti non commerciali ai sensi degli artt. 143 e 148 TUIR e, in assenza di un messaggio riferibile a una specifica attività commerciale, l'esposizione della bandiera non integra il presupposto dell'imposta sulla pubblicità. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'avviso di accertamento è stato annullato e IRTEL S.r.l. è stata condannata a rimborsare le spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 880 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 5 D.Lgs. 507/1993

    Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nello svolgimento di attività commerciali.

    La norma richiede sia un messaggio pubblicitario sia il collegamento con un'attività commerciale. La mera esposizione del simbolo o della bandiera di un ente non commerciale, non riferibile a una specifica attività commerciale, non è sufficiente a integrare il presupposto dell'imposta.

  • Art. 8 D.Lgs. 507/1993

    Prevede l'obbligo di dichiarazione per il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità. Tale obbligo presuppone però l'esistenza del presupposto impositivo e non può sostituirlo.

  • Art. 18 D.Lgs. 507/1993

    Disciplina l'imposta sulle pubbliche affissioni, il cui presupposto è l'affissione in sé, indipendentemente dal contenuto del messaggio e dalla natura commerciale o non commerciale dell'attività del soggetto. La decisione distingue questa imposta dall'imposta sulla pubblicità.

  • Art. 143 TUIR

    Rileva per la qualificazione delle Unioni provinciali Agricoltori come enti non commerciali, salvo che svolgano specifiche attività commerciali.

  • Art. 148, commi 3 e 4, TUIR

    Il comma 3 ricomprende le associazioni sindacali e di categoria tra gli enti non commerciali; il comma 4 individua specifiche attività che possono assumere natura commerciale. Per tali enti la natura commerciale non si presume in via generale, ma deve essere verificata con riferimento a specifiche attività.

Massime di principio

  • Per applicare l'imposta sulla pubblicità occorre verificare concretamente l'esistenza di un messaggio pubblicitario e il suo collegamento con un'attività commerciale; la sola presenza di un logo, di una bandiera o di un simbolo associativo non è automaticamente sufficiente.
  • Gli enti non commerciali, comprese le associazioni sindacali e di categoria, non svolgono in via generale attività commerciale: la commercialità deve risultare da una specifica attività rientrante nei casi previsti dalla legge.
  • Va distinta l'imposta sulla pubblicità dall'imposta sulle pubbliche affissioni: la prima richiede un messaggio pubblicitario riferito ad attività commerciale, mentre la seconda può dipendere dal fatto materiale dell'affissione, anche senza contenuto commerciale.
  • L'obbligo di presentare una dichiarazione o di pagare un tributo non può essere fondato soltanto sull'esposizione di un messaggio non commerciale, se manca il presupposto sostanziale dell'imposta.
  • In casi analoghi è necessario esaminare il contenuto concreto del messaggio, il soggetto che lo espone, la sua natura fiscale e l'eventuale collegamento con beni, servizi o attività commerciali specificamente individuabili.

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