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Sentenza

Sentenza del 06/12/2017 n. 372 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Riscossione - Intimazione di pagamento - Prova di avvenuta notifica atti prodromici - Impugnabilità solo per vizi propri - Sussiste - Notifica a mezzo pec - Dedotta illegittimità - Non dedotti pregiudizi al diritto di difesa, né l'eventuale difformità di testo - Legittimità della notifica - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'intimazione di pagamento, deducendo l'illegittimità della notifica effettuata a mezzo PEC, anche perché il documento sarebbe stato trasmesso in formato DOC anziché PDF. L'intimazione seguiva un atto di irrogazione delle sanzioni e una cartella di pagamento, ormai definitivi. Secondo il giudice, l'intimazione, anche qualora fosse considerata autonomamente impugnabile, poteva essere contestata soltanto per vizi propri ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. I ricorrenti, tuttavia, non hanno indicato né un concreto pregiudizio al diritto di difesa né una difformità sostanziale tra il documento ricevuto telematicamente e quello cartaceo.

La decisione

Il ricorso è stato respinto o comunque dichiarato infondato sotto il profilo dedotto. La notifica via PEC è stata ritenuta legittima, poiché la mera contestazione del formato del file, in assenza della prova di una lesione concreta del diritto di difesa o di una difformità sostanziale del contenuto, non è sufficiente a invalidare la notificazione. Le questioni relative agli atti presupposti non potevano inoltre essere nuovamente sollevate, essendo tali atti ormai definitivi.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 546/1992

    L'intimazione, anche qualora fosse autonomamente impugnabile, può essere contestata soltanto per vizi propri.

    L'atto successivo della riscossione non consente, di regola, di rimettere in discussione la legittimità degli atti presupposti ormai definitivi; il contribuente deve dedurre specifici vizi dell'intimazione stessa.

  • Sentenza della Corte di cassazione, sezione tributaria, n. 26831/2014

    È inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un vizio procedimentale, senza prospettare le ragioni per le quali l'asserito vizio di notifica avrebbe comportato la lesione del suo diritto di difesa o altro pregiudizio.

    La denuncia di un vizio formale o procedimentale della notificazione deve essere accompagnata dall'indicazione di un pregiudizio concreto e attuale; la mera irregolarità astratta non determina automaticamente l'invalidità dell'atto.

Massime di principio

  • Quando si impugna un atto successivo della riscossione, come un'intimazione di pagamento, occorre concentrarsi sui suoi vizi propri e non su contestazioni relative ad atti precedenti già divenuti definitivi.
  • La contestazione della notifica telematica non è sufficiente se si limita a indicare un’irregolarità formale, come il formato del file, senza dimostrare una difformità sostanziale o un concreto ostacolo alla conoscenza dell'atto.
  • Per far valere un vizio di notificazione è necessario spiegare quale specifico pregiudizio al diritto di difesa ne sia derivato; in mancanza, l'eccezione può essere dichiarata inammissibile o infondata.
  • La validità della notificazione deve essere valutata in concreto, verificando se il destinatario abbia effettivamente ricevuto un atto comprensibile e idoneo a consentire la difesa.

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