Sentenza del 06/12/2017 n. 1427 - Comm. Trib. Prov. Torino
Trasferimento di immobili al figlio a seguito di accordi di divorzio - Esenzione ex art. 19 L. 74/1987 - Requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta infondata. L'esenzione può essere riconosciuta quando la funzionalità e l'indispensabilità del trasferimento patrimoniale rispetto alla risoluzione del rapporto coniugale risultano desumibili dal contenuto complessivo dell'accordo di divorzio e della sentenza che lo recepisce. Non è necessaria l'inserzione di una specifica dichiarazione o formula testuale non prevista dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio subordinava il riconoscimento dell'esenzione alla presenza, nel testo dell'accordo di divorzio omologato dal Tribunale, della specifica frase secondo cui i trasferimenti immobiliari costituivano un elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale. La contestazione riguardava quindi la sufficienza degli elementi già contenuti nell'accordo e nella sentenza, senza necessità di una formula sacramentale espressamente prevista.
Norme richiamate
Art. 19 Legge n. 74/1987
Esenzione per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'esenzione si applica agli atti funzionali alla definizione della crisi coniugale, compresi i trasferimenti immobiliari previsti dall'accordo di divorzio, quando tale collegamento risulti concretamente dal contenuto dell'accordo e del provvedimento giudiziale. La legge non richiede l'utilizzo di una formula testuale predeterminata.
Massime di principio
- Per applicare un'esenzione tributaria collegata agli accordi di divorzio non è normalmente necessaria una formula sacramentale, salvo che la legge la preveda espressamente.
- La funzionalità del trasferimento immobiliare rispetto alla risoluzione della crisi coniugale può essere dimostrata attraverso una valutazione complessiva dell'accordo omologato e della sentenza, anche se non è enunciata con le identiche parole richieste dall'Ufficio.
- I trasferimenti di immobili a favore dei figli possono rientrare nell'esenzione quando costituiscono parte integrante degli accordi patrimoniali adottati nel procedimento di divorzio e risultano effettivamente collegati alla sistemazione dei rapporti familiari.
- In caso di contestazione, è opportuno che l'accordo e il provvedimento giudiziale descrivano in modo chiaro il collegamento tra il trasferimento e la definizione della crisi coniugale, pur senza necessità di riprodurre una specifica frase imposta dall'amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 dic 2017Sentenza del 06/12/2017 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 6 dic 2017Sentenza del 06/12/2017 n. 372 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 6 dic 2017Sentenza del 06/12/2017 n. 1226 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 6 dic 2017Sentenza del 06/12/2017 n. 1743 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 dic 2017Sentenza del 06/12/2017 n. 1744 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 dic 2017Sentenza del 06/12/2017 n. 5116 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →