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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08110/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di alcuni dipendenti di ottenere il pagamento di somme riferite al tempo di lavoro svolto durante le pause e nei primi dieci minuti della giornata lavorativa, secondo i cartellini presenze dell’ente. I ricorrenti assumevano che la domanda non fosse una richiesta di straordinario in senso tecnico, ma l’azionamento del diritto a fruire effettivamente della pausa obbligatoria di 30 minuti ex d.lgs. n. 66/2003, ovvero la correlata pretesa economica per il mancato godimento della pausa e per il lavoro effettuato in quel segmento temporale. In cassazione hanno dedotto: (1) violazione dell’art. 34 CCNL Sanità, degli artt. 2108 e 2126 c.c. e dell’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente qualificato la fattispecie come lavoro straordinario soggetto ad autorizzazione; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento dei documenti e erronea valutazione delle prove; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; (4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riguardo all’asserito inadempimento dell’ente alla precedente sentenza che aveva dichiarato illegittime alcune clausole del regolamento aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale aveva escluso l’esistenza di pause non retribuite o non lavorate, e che la censura mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove. Ha inoltre affermato che nel sistema del d.lgs. n. 66/2003 il lavoro prestato oltre l’orario normale è comunque lavoro straordinario, senza spazio per un tertium genus di "lavoro aggiuntivo". Quanto ai motivi su travisamento della prova e omesso esame, la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova rileva, a seconda dei casi, come vizio denunciabile nei limiti di legge o come errore revocatorio, ma nel caso concreto la doglianza investiva in realtà la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. Ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese di lite e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    La sentenza precedente invocata non è stata ritenuta vincolante nel giudizio successivo perché si era limitata a dichiarare l’illegittimità di alcune clausole regolamentari senza accertare i singoli crediti dei lavoratori o i presupposti fattuali delle pretese retributive.

  • art. 34 CCNL Sanità 07.04.1999

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la Corte d’appello avesse applicato impropriamente la disciplina dell’autorizzazione allo straordinario.

  • art. 2108 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della domanda di compenso per il lavoro oltre l’orario normale.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto alla retribuzione per la prestazione resa.

  • art. 8 d.lgs. n. 66/2003

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che la pausa giornaliera obbligatoria debba essere effettivamente goduta quando l’orario eccede le sei ore.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato per affermare che l’interpretazione della disciplina dell’orario di lavoro deve essere coerente con i vincoli eurounitari.

  • art. 3 d.lgs. n. 66/2003

    Usato come parametro per definire l’orario normale di lavoro.

  • art. 2, lett. c), d.lgs. n. 66/2003

    Interpretato nel senso che ogni prestazione resa oltre l’orario normale integra lavoro straordinario, senza interstizi tra orario normale e straordinario.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione della prova è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo ipotesi specifiche di prova legale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro formale delle censure di violazione di legge e dei contratti collettivi, ma ritenuto inidoneo a censurare la rivalutazione del fatto.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel principio sul travisamento della prova, quando il vizio riguardi un fatto processuale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato sia nel principio sul travisamento della prova sia per escludere l’omesso esame di fatti che in realtà riguardavano la valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare una motivazione solo apparente, censura non accolta perché la sentenza d’appello conteneva un percorso argomentativo sufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare un’erronea percezione e valutazione dei documenti.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel principio di diritto sulla sede propria del travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando integri errore di fatto revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la censura in cassazione si limita a contrapporre una diversa lettura dei documenti o delle risultanze istruttorie, senza denunciare un effettivo errore di percezione del fatto probatorio, essa si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito ed è inammissibile.
  • Nel sistema del d.lgs. n. 66/2003, la prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro integra lavoro straordinario; non è configurabile un tertium genus di "lavoro aggiuntivo" intermedio tra orario ordinario e straordinario.
  • La doglianza di travisamento della prova è ammissibile solo se si deduce una svista sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio; se invece il punto era controverso e la censura investe la lettura valutativa del documento, il vizio resta interno al giudizio di merito e non è sindacabile come errore percettivo.
  • L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto quando la critica riguarda in realtà la valutazione complessiva delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Una precedente sentenza che dichiari illegittime clausole regolamentari non produce di per sé un giudicato sul singolo credito retributivo, se non abbia accertato anche i presupposti fattuali della specifica pretesa.
  • Per ottenere il compenso per lavoro straordinario occorre, secondo la ricostruzione accolta dalla sentenza impugnata, allegare e provare la previa autorizzazione quando richiesta dalla disciplina collettiva o contrattuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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