Cassazione Civile, Ordinanza n. 11141/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione contro diverse cartelle di pagamento, sostenendo che non gli fossero mai state validamente notificate; in via difensiva ha anche richiamato la prescrizione dei crediti sottostanti, collegandola alla asserita mancata regolare notificazione delle cartelle. Il Giudice di pace ha rigettato la domanda e il Tribunale ha confermato. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico, perché la Corte ha ritenuto assorbente e pregiudiziale la questione dell'ammissibilità originaria della domanda alla luce della normativa sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle cartelle non notificate o invalidamente notificate.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio, come questione pregiudiziale e assorbente, l'inammissibilità dell'originaria domanda per difetto di interesse ad agire, applicando l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto dal d.l. n. 146 del 2021 conv. in l. n. 215 del 2021. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda introduttiva doveva essere dichiarata inammissibile. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione anche della sopravvenienza normativa intervenuta in corso di causa.
Norme richiamate
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita; nel caso concreto è stato utilizzato per eliminare la sentenza impugnata a fronte dell'inammissibilità originaria della domanda.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per il rito camerale e per il deposito di memorie.
richiamato, in via di principio, per il deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire anche in cassazione.
art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
«l'estratto di ruolo non è impugnabile»; «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ...»
ha introdotto una regola di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ammettendo l'impugnazione diretta del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio qualificato nei casi previsti dalla norma.
art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
norma che, in sede di conversione, ha introdotto la modifica dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973.
legge di conversione che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato come uno dei casi in cui la non impugnabilità dell'estratto di ruolo cede, se il debitore dimostra il pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto.
art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come uno dei casi in cui il debitore può agire direttamente contro ruolo/cartella se l'iscrizione a ruolo gli arreca pregiudizio nella riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.
art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato insieme all'art. 48-bis come parametro dei soggetti pubblici rispetto ai quali può rilevare il pregiudizio da iscrizione a ruolo.
art. 6 CEDU
richiamato solo nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite, non come ratio autonoma della decisione.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato solo nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela diretta contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore allega e dimostra uno specifico pregiudizio qualificato nei casi espressamente previsti dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta sulla impugnabilità del ruolo e della cartella non notificata si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire richiesto per la tutela immediata.
- Se la domanda originaria è divenuta inammissibile per difetto di interesse ad agire, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
- L'interesse ad agire può essere scrutinato anche nel giudizio di legittimità e la relativa prova può essere fornita fino alle fasi finali del giudizio di cassazione, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11041/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11045/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11048/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11051/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11065/2023 del 27/04/2023
- ordinanza_civile · 27 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11073/2023 del 27/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →