Cassazione Penale, Sentenza n. 32185/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la confisca di 1.200 euro disposta nella sentenza di patteggiamento: il ricorrente deduce che non è emersa alcuna prova che la somma costituisse il provento delle cessioni di droga contestate e quindi la confisca sarebbe illegittima per mancanza del nesso di pertinenzialità o di qualifica come profitto/price del reato
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo limitatamente alla statuizione sulla confisca: ha annullato la sentenza nella parte relativa alla confisca del denaro e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Lucca (in diversa persona). La decisione è motivata dalla carenza di specificazione sul rapporto tra la somma sequestrata e le cessioni contestate, con il rischio di una confisca indifferenziata di somme non dimostrate come provento del reato
Norme richiamate
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento a specifiche fattispecie (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena o misura di sicurezza); la Corte conferma che è ammissibile il ricorso per illegittimità della misura (qui: confisca)
Disciplina i reati in materia di stupefacenti; comma 7-bis richiama l'art. 240 c.p. per la confisca del prodotto o profitto del reato; comma 5 stabilisce limiti alla confisca del denaro trovabile in possesso dell'imputato richiedendo un nesso di pertinenzialità con l'attività di spaccio
Definisce la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, intendendo per profitto il vantaggio economico conseguito direttamente o indirettamente o il prezzo del reato; richiede pertinenza tra cosa confiscata e reato
Rimanda, per le misure patrimoniali in materia di stupefacenti, all'art. 240-bis c.p.; prevede la confisca nei confronti del condannato salvo nei casi di lieve entità quando il condannato non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro
Prevede la confisca anche per valore corrispondente alle utilità patrimoniali derivanti dal reato o comunque ingiustificate riconducibili all'attività delittuosa; collegamento richiamato dall'art. 85-bis DPR 309/1990
Giurisprudenza significativa (Sez.6, n. 55852 del 17/10/2017)
Stabilisce che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti cessioni destinate ad ulteriori acquisti della stessa sostanza, perché non qualificabili come prodotto, profitto, prezzo o strumento del reato senza specifico nesso di pertinenzialità
Sez. Un., sent. 3/7/1996 (Chabrui)
Individua il concetto di profitto come lucro o vantaggio economico direttamente o indirettamente derivante dal reato, estendendo la nozione anche al 'prezzo' del reato
Massime di principio
- La confisca di somme di denaro richiede la prova di un nesso di pertinenzialità o che le somme costituiscano prodotto/profitto/price del reato: la mera disponibilità di denaro non è sufficiente
- Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso, tra l'altro, per illegittimità della pena o di misure accessorie; quindi è possibile impugnare la confisca se manca il presupposto legale
- Se il denaro deriva da precedenti cessioni destinate a nuovi acquisti (c.d. 'fondo cassa' per rifornimenti), la giurisprudenza tende a escluderne la immediata confiscabilità senza specifica prova che costituisca profitto o prezzo del reato oggetto del procedimento
- In caso di confisca disposta senza adeguata motivazione sul nesso con il fatto contestato, la via corretta è l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame sulla confisca (tipicamente al GIP o all'organo competente)
- Per difendersi in casi analoghi è fondamentale chiedere la specificazione e la quantificazione del nesso tra somme sequestrate e singole cessioni contestate, o fornire prova contraria sulla legittima provenienza
- Nei casi di lieve entità la normativa prevede un regime meno gravoso: la confisca può essere esclusa se il condannato dimostra la lecita provenienza del denaro; viceversa, l'onere probatorio può incidere sull'esito
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