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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33671/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri che, in sede di opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di distribuzione conseguente all'ordinanza ammissiva di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), aveva accolto l'opposizione della banca procedente in ordine all'ammontare del proprio credito. I ricorrenti contestavano, tra l'altro: 1) la mancata ammissione della compensazione del credito della banca con il credito vantato dalla Mazzilli M Progetti S.r.l. (richiamando sentenza Corte d'appello di Roma n. 5071/2018); 2) la possibilità di impugnare l'ordinanza di distribuzione e non solo l'ordinanza di conversione; 3) omessa valutazione dell'estinzione del debito per compensazione; 4) omessa considerazione di un pagamento di Euro 26.456,43 operato dal debitore (con riserva di ripetizione). Inoltre era stato prospettato un intervento/integrazione di contraddittorio da parte degli eredi di Anna Maria Coccia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento degli asseriti eredi di Anna Maria Coccia per mancata prova valida della qualità di eredi. Ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso principale per plurime ragioni di diritto e di rito: carenze istruttorie e di specificazione delle posizioni processuali e del contenuto dell'ordinanza di distribuzione, aspecificità della doglianza di compensazione (il credito beneficiario era della società Mazzilli M Progetti S.r.l. e non dei ricorrenti), e in ogni caso decisione di merito corretta e motivata sul punto. Sulla questione di merito la Corte ha confermato i principi secondo cui la conversione del pignoramento non comporta automaticamente la cancellazione delle ipoteche e che le opposizioni agli atti esecutivi possono prospettare questioni sull'ammontare del credito anche successivamente all'ordinanza di conversione. Quanto al pagamento di Euro 26.456,43, il Tribunale aveva comunque ritenuto che la banca fosse comunque dovuta della somma, elidendo la riserva del Mazzilli. Spese di lite condannate in solido ai ricorrenti in favore della controricorrente, liquidate in Euro 10.000,00 oltre oneri accessori; dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. proc. civ.

    Regola la conversione del pignoramento e la determinazione delle somme necessarie: la Corte osserva che l'ordinanza di conversione non ha carattere definitivo rispetto alla determinazione finale dell'ammontare del credito, che può essere discusso in fase di opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 512 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla necessità o meno di azioni autonome per ottenere determinati rimedi (es. cancellazione ipoteche); la Corte conferma che la cancellazione dell'ipoteca non è automatica con la conversione e può richiedere procedimenti ulteriori.

  • art. 1243 cod. civ.

    Norma sulla compensazione: la Corte osserva che la compensazione invocata deve essere specificamente provata e riferibile al soggetto che la invoca; non è opponibile se il credito vantato è di soggetto diverso (qui una società terza).

  • art. 183, comma 6, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla istruzione probatoria e alle modalità di rappresentanza e prova delle qualità soggettive; la Corte ha rilevato carenze probatorie circa la qualità di eredi degli interventori.

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4 e n.5

    Norme che individuano i motivi di ricorso per Cassazione (violazione di norme di diritto e omessa valutazione di fatto decisivo): la Corte ha valutato tali motivi e li ha dichiarati inammissibili o infondati per carenza di specificità o perché i fatti erano stati esaminati correttamente dal giudice di merito.

  • art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3

    Norma che indica i casi di inammissibilità per difetto di specificazione delle parti e della questione impugnata: la Corte ha ritenuto il ricorso carente sotto questo profilo, rendendolo inammissibile.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento al dovere del giudice di provvedere con motivazione sufficiente; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito la motivazione minima costituzionale richiesta.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 (e ss.mm.)

    Regola il contributo unificato: la Corte dà atto che, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti ai sensi del comma 1-bis/1-quater.

Massime di principio

  • La conversione del pignoramento non comporta automaticamente la cancellazione delle ipoteche: la cancellazione può essere disposta solo dopo l'estinzione del credito per il cui soddisfacimento è stata promossa l'azione esecutiva.
  • Le eccezioni di compensazione devono essere specifiche e provate e devono riferirsi al medesimo soggetto che le oppone; non è possibile opporre genericamente una sentenza favorevole a una società terza se non è chiaro il rapporto tra la società e chi eccepisce.
  • In sede di esecuzione forzata l'ammontare fissato con l'ordinanza di conversione può essere oggetto di verifica in sede di opposizione agli atti esecutivi: l'ordinanza di conversione non sempre produce effetti definitivi sull'ammontare del credito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la necessaria specificità nell'indicazione delle parti, del titolo e del contenuto dell'atto impugnato; tali carenze sono irrimediabili e impediscono la valutazione del merito.
  • Il giudice di merito deve fornire una motivazione che raggiunga il minimo costituzionale; valutazioni diverse dei fatti o della prova non costituiscono di per sé vizio di diritto suscettibile di annullamento se la motivazione è congrua.
  • Le spese di lite e gli oneri di contributo unificato possono essere ordinati anche in favore della controparte trovandosi il ricorrente soccombente e in presenza di inammissibilità.

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