Cassazione Penale, Ordinanza n. 38634/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a tre anni di reclusione per il delitto di cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose e per bancarotta fraudolenta societaria documentale. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione sul riconoscimento del suo ruolo di amministratore di fatto della società; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare, sostenendo in sostanza l'insussistenza del dolo e l'erroneità della qualificazione delle condotte come operazioni dolose; 3) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi erano in larga parte aspecifici e comunque manifestamente infondati, mentre il terzo era pure manifestamente infondato per la congruità della motivazione sul punto resa dal giudice di merito.
Norme richiamate
La nozione di amministratore di fatto richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, senza necessità dell'esercizio di tutti i poteri dell'organo gestorio; rilevano indici sintomatici di inserimento organico con funzioni direttive.
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
Le operazioni dolose possono consistere anche nel sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali quale scelta gestionale consapevole idonea ad aggravare il dissesto; il dolo deve riguardare le operazioni in sé e non necessariamente il fallimento come evento.
I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; la mancanza di tale correlazione comporta inammissibilità.
La concessione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, che può negarle con motivazione fondata su ragioni preponderanti, purché non contraddittoria e congruamente motivata.
Richiamato per definire l'amministratore di fatto come colui che esercita in modo continuativo e significativo i poteri inerenti alla qualifica o funzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La prova della qualità di amministratore di fatto può essere desunta da elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto nella gestione societaria, anche se non emergono tutti i poteri tipici dell'organo formale di amministrazione.
- Ai fini dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., il sistematico inadempimento di obblighi fiscali e previdenziali può integrare operazioni dolose quando sia espressione di una consapevole scelta gestionale e abbia determinato o aggravato il dissesto.
- Nel delitto di fallimento determinato da operazioni dolose, il dolo deve investire la condotta dolosa in sé e non richiede necessariamente la volontà del fallimento come evento finale; è sufficiente la consapevolezza e volontà dell'azione antidoverosa, con prevedibilità del dissesto come effetto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non essendo richiesto un espresso esame separato di ogni elemento favorevole allegato dall'imputato.
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