Cassazione Penale, Ordinanza n. 38575/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato le condanne pronunciate in primo grado per emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, finalizzate a consentire a una società di evadere IVA e imposte sui redditi, in relazione all'art. 8 del d.lgs. 74/2000. Il primo ricorrente deduceva, in sostanza, due censure: la violazione di legge sull'affermazione di responsabilità e l'inutilizzabilità della notizia di reato, ritenuta atto di indagine ripetibile; inoltre sosteneva che la società ritenuta cartiera avesse invece una reale struttura aziendale, con forza lavoro, capitale sociale e contratto di affitto, chiedendo ulteriori accertamenti. Il secondo ricorrente articolava quattro motivi: contestava la qualifica di amministratore di diritto della società, sostenendo di essere un mero prestanome estraneo alla politica societaria; censurava il diniego delle attenuanti generiche; il mancato riconoscimento dei benefici di legge; e la legittimità/durata delle misure accessorie. La Corte ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché dirette a sollecitare una diversa valutazione del fatto e della prova, profili riservati al giudice di merito, evidenziando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logicamente coerente. Quanto alla notizia di reato, ha osservato che non era stata utilizzata come prova, ma soltanto la documentazione allegata, avente natura documentale, senza tempestiva eccezione difensiva. Ha inoltre valorizzato, per entrambi, gli elementi fattuali già accertati in appello: società prive di reale struttura, operazioni antieconomiche e sottocosto, assenza di deposito dei bilanci, interposizione fittizia nel meccanismo fraudolento. Per il secondo ricorrente, ha anche ribadito che l'amministratore, pur mero prestanome, risponde quale destinatario degli obblighi di legge e titolare della posizione di garanzia, potendo rilevare dolo generico o dolo eventuale. Il diniego delle attenuanti e dei benefici è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione della gravità del fatto, dei precedenti e della mancata collaborazione processuale; le misure accessorie sono state giudicate correttamente applicate secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato integralmente le sentenze di merito, lasciando ferme le condanne a due anni di reclusione per il primo imputato e a due anni e sei mesi di reclusione per il secondo, oltre alle misure accessorie. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 74/2000
integra il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, finalizzato a consentire a terzi l'evasione di IVA e imposte dirette
art. 133 c.p.
utilizzato quale criterio per la modulazione della durata delle misure accessorie e, più in generale, del trattamento sanzionatorio
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 192 c.p.p.
richiamato solo in via implicita nel quadro della valutazione della prova e della ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito
Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per affermare che la sanzione ex art. 616 c.p.p. segue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, esauriente e logicamente coerente.
- La natura fittizia o cartolare di una società può essere desunta anche da indici fattuali sintomatici, quali operazioni sistematicamente antieconomiche, vendite sottocosto prive di margine e assenza di una reale struttura operativa o contabile, senza necessità di ulteriori accertamenti se il quadro probatorio è già univoco.
- La notizia di reato, in quanto tale, non è utilizzabile come prova, ma i documenti allegati ad essa possono avere autonoma natura di prova documentale, purché non siano oggetto di tempestiva e specifica contestazione processuale.
- In materia di reati tributari, l'amministratore di diritto risponde degli obblighi connessi alla carica anche se agisce come mero prestanome, poiché l'accettazione dell'incarico gli attribuisce doveri di vigilanza e controllo; la responsabilità può fondarsi sulla consapevolezza della condotta omissiva o sull'accettazione del rischio dell'evento.
- Il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo motivi con riferimento a elementi pertinenti quali gravità del fatto, precedenti penali e condotta processuale non collaborativa.
- Le misure accessorie obbligatorie possono essere determinate nella durata facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in coerenza con la pena principale e con la gravità concreta del fatto.
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