Cassazione Penale, Ordinanza n. 38579/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva rideterminato la pena in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione per l'occultamento e/o distruzione di scritture contabili e documenti al fine di evadere IVA e imposte sui redditi. Ha dedotto quattro motivi: con il primo e il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; con il secondo, violazione di legge sui criteri di valutazione della prova; con il quarto, violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza sostanziale riguardava dunque sia la ricostruzione del fatto e la prova della condotta contestata, sia la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le prime tre censure fossero dirette a contestare valutazioni di prova e ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito e, come tali, non deducibili nei limiti del sindacato di legittimità, evidenziando comunque che la motivazione della sentenza d'appello era precisa, circostanziata e logicamente coerente: dagli accertamenti della Guardia di Finanza e dallo Spesometro integrato risultava che l'imputato non aveva esibito alcuna documentazione contabile, pur in presenza di un ingente numero di fatture e di un volume d'affari consistente nel periodo 2013-2019; da ciò la Corte territoriale aveva desunto l'occultamento o la distruzione della contabilità regolarmente istituita, nonché la consapevolezza dell'attività illecita, anche per la mancanza di denunce di smarrimento, di giustificazioni plausibili e per le sottoscrizioni apposte dall'imputato sulle fatture. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione è stata ritenuta adeguata perché fondata sul comportamento processuale non collaborativo e sui precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna per occultamento o distruzione di scritture contabili e documenti al fine di evadere le imposte.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è esclusa solo se non vi sia assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili, sotto le vesti della violazione di legge o del vizio di motivazione, censure che si risolvano in una diversa lettura delle prove o in una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali profili appartengono al giudizio di merito.
- La sentenza d'appello resiste al controllo di cassazione quando la motivazione dia conto in modo congruo, esauriente e logicamente coerente dell'iter ricostruttivo della responsabilità, anche valorizzando elementi come accertamenti di polizia tributaria, mancata esibizione di documenti contabili, assenza di giustificazioni e ulteriori riscontri indiziari.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, potendo fondarsi sul comportamento processuale dell'imputato e sui suoi precedenti penali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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